Il trattamento economico di malattia rappresenta una componente fondamentale del sistema di welfare previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. La normativa contrattuale integra le disposizioni generali previste dalla legge, definendo una disciplina articolata che assicura una copertura retributiva proporzionata sia alla durata sia alla frequenza degli eventi morbosi.
Ai sensi dell’art. 187 comma 1 del CCNL, il lavoratore ha diritto, alle scadenze consuete di paga, a un’indennità erogata dall’INPS e anticipata dal datore di lavoro, pari al 50% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno di malattia, e a due terzi dal 21° giorno in poi. Tale trattamento viene integrato dal datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi tre giorni (cd. “periodo di carenza”), il 75% dal 4° al 20°, e nuovamente il 100% dal 21° giorno.
Con l’obiettivo di contrastare eventuali abusi, il comma 2 dello stesso articolo introduce un sistema di progressiva riduzione dell’integrazione per i primi giorni di malattia nel corso dell’anno solare: 100% per i primi due eventi, 66% per il terzo, 50% per il quarto, con cessazione dell’integrazione dal quinto evento in poi. Restano esclusi dal conteggio i casi particolarmente gravi, quali ricoveri ospedalieri, malattie invalidanti e patologie legate alla gravidanza.
Si chiarisce inoltre che, ai fini del conteggio, i periodi di prosecuzione o ricaduta nella stessa malattia sono considerati un unico evento, in conformità ai criteri amministrativi INPS.
Le indennità a carico del datore di lavoro non spettano nel caso in cui l’INPS, per qualsiasi ragione, non eroghi l’indennità prevista del presente articolo; qualora l’INPS versi l’indennità in misura parziale, il datore di lavoro non è obbligato a versare la parte residua non coperta dall’Istituto.
Le parti dichiarano di consentire specifiche intese aziendali sulla materia, favorendo soluzioni flessibili e più aderenti alle specifiche esigenze produttive e organizzative delle imprese.
Il diritto all’indennità è subordinato alla trasmissione, da parte del lavoratore, del certificato medico entro due giorni dalla sua emissione, mentre il datore di lavoro è tenuto, alla cessazione del rapporto, a rilasciare un’attestazione riepilogativa delle giornate di malattia.
Tale disciplina, oltre a garantire un equilibrio tra tutela del lavoratore e sostenibilità per le imprese, conferma l’importanza della contrattazione collettiva nel promuovere soluzioni responsabili e condivise in tema di welfare aziendale.