Il 10 ottobre entra in vigore la legge sull’Intelligenza Artificiale

Disamina della Legge italiana sull’IA, con focus sulle disposizioni relative a lavoro, professionisti, Autorità competenti, diritto d’autore, modifiche in ambito penale
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Il 10 ottobre 2025 entra in vigore la Legge n. 132/2025Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del 25/09/2025.

La legge sull’IA rappresenta il primo quadro normativo di un Paese dell’Unione Europea che dispone in materia conformemente all’AI ACT (Regolamento UE 2024/1689).

Abbiamo già trattato in altri articoli del nostro focus dell’iter che ha portato all’approvazione del DDL IA (Intelligenza Artificiale: approvata Legge in SenatoDDL Intelligenza Artificiale, lavoro e professioni intellettuali).

La Legge n. 132/2025 consta di 28 articoli, suddivisi in 6 capi. Il testo completo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul portale Normattiva. Di seguito, in sintesi, le disposizioni relative a lavoro, professionisti, Autorità competenti, diritto d’autore, modifiche in ambito penale.

Capo I – principi e finalità (artt. 1-6)

Art. 1: la Legge sull’IA pone i principi relativi a ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, promuovendo un utilizzo corretto, trasparente e responsabile della stessa in una dimensione antropocentrica. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali dell’IA e sull’impatto sui diritti fondamentali.  Le disposizioni si interpretano e applicano in conformità all’AI ACT (Regolamento UE 2024/1689).

Art. 4: in materia di riservatezza dei dati personali, l’utilizzo dell’IA garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con i fini per cui sono raccolti; le informazioni e le comunicazioni riferite al trattamento sono rese con linguaggio chiaro e semplice per garantire la conoscibilità dei rischi e il diritto di opporsi. Specifiche disposizioni sono previste per l’accesso alle tecnologie di IA da parte dei minori. L’articolo contiene anche i principi in materia di informazione.

Altri articoli di questo capo: art.2 Definizioni; art.3 i Principi generali; art.5 Principi in materia di sviluppo economico; art.6 Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale.

Capo II – disposizioni di settore (artt. 7- 18)

Art. 11: in ambito lavorativo l’IA è utilizzata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, incrementare la qualità delle prestazioni e la produttività delle persone. L’impiego deve essere sicuro, affidabile, trasparente, non in contrasto con la dignità umana, né in violazione della riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente devono informare il lavoratore dell’utilizzo dell’IA nei casi e modi normativamente previsti (art. 1-bis, D.Lgs. 152/1997). Deve essere garantita l’osservanza dei diritti inviolabili dei lavoratori, senza discriminazioni.

Art. 12: prevista l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, cui spetta la definizione della strategia sull’uso dell’IA in ambito lavoro, monitoraggio dell’impatto sul mercato del lavoro, individuazione dei settori maggiormente interessati, promozione della formazione dei lavoratori e dei datori in materia di IA.

Art. 13: nelle professioni intellettuali l’IA è utilizzata esclusivamente per attività strumentali e di supporto all’attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati dal professionista sono comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, per assicurare il rapporto fiduciario.

Altri articoli di questo capo: art.7 Uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità; art.8 Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario; art.9 Disposizioni in materia di trattamento di dati personali; art.10 Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale; art.14 Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione; art.15 Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria; art.16 Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale; art.17 Modifica al codice di procedura civile; art.18 Uso dell’intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Capo III – strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione (artt. 19 – 24)

Art. 19: la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, predispone e aggiorna la strategia nazionale per l’I.A., d’intesa con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale (indicate all’art. 20), sentiti – per quanto di rispettiva competenza – il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Ministro dell’Università e della Ricerca, il Ministro della Difesa. La strategia nazionale è approvata con cadenza almeno biennale dal CITD (Comitato interministeriale per la transizione digitale). È prevista e disciplinata l’istituzione di un Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’IA.

Art. 20: l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, per garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa italiana e dell’UE in materia, ferma restando l’attribuzione alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato (ex art. 74, paragrafo 6, Regolamento UE 2024/1689).

Art. 24: dispone in merito alle deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale; tra i principi e criteri direttivi specifici cui attenersi nell’esercizio della delega, si rileva la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione per i professionisti all’uso dei sistemi di IA, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché delle forme aggregative delle associazioni (art. 3, L. 4/2013). Prevista anche la possibilità di riconoscimento di un equo compenso in base a responsabilità e rischi connessi all’uso dell’IA.

Altri articoli di questo capo: art.21 Applicazione sperimentale dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; art.22 Misure di sostegno ai giovani e allo sport; art.23 Investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico.

Capo IV – disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore

Art. 25: apportate modifiche alla Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), disponendo la tutela delle opere dell’ingegno umanoanche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.

Inserito il nuovo art. 70-septies sancente che, fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, “le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter   e 70-quater”.

Capo V – disposizioni penali

Art. 26, apportate le seguenti modifiche a:

Codice penale

  • art 61 (Circostanze aggravanti comuni), inserita la previsione “11-decies) l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”;
  • art 294 (Attentati contro i diritti politici del cittadino), aggiunto il comma “La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”;
  • introdotto art. 612-quater disciplinante l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

Codice civile

  • art 2637 (Aggiotaggio), inserita la previsione della pena alla reclusione da 2 a 7 anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

 Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941)

  • inserita lettera a-ter all’art. 171, primo comma, che sanziona la riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

 TUF (D. Lgs. 58/1998)

  • art 185 (Manipolazione del mercato) comma 1, disposta la pena della reclusione da 2 a 7 anni e la multa da euro 25mila a euro 6milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Si segnala tra le deleghe al Governo in materia di I.A. (di cui all’art. 24 in precedenza citato), la previsione dell’adozione di uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.

Capo VI – disposizioni finanziarie e finali (artt.27-28)

Art.27: dall’attuazione della Legge sull’IA non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione dell’art. 21 (“Applicazione sperimentale dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”).

Art. 28: contenente le disposizioni finali.

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