La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una importante modifica relativa al pagamento dei compensi dovuti dalla Pubblica Amministrazione ai professionisti per l’attività svolta (articolo 1, comma 725).
Ne abbiamo già trattato, sinteticamente, nella Mini-Guida alla Legge di Bilancio 2026. Dedichiamo questo ulteriore contenuto del focus giuridico ad approfondire le nuove disposizioni.
Ricordiamo che il Disegno di Legge di Bilancio 2026 prevedeva, nell’originaria formulazione, che il professionista fosse tenuto a provare la propria regolarità fiscale e contributiva, contestualmente alla presentazione della fattura alla PA. La disposizione era stata duramente contestata anche da Manageritalia Executive Professional, rilevando – tra l’altro – il notevole aggravio per i professionisti in termini di tempo e costi.
Il testo della Legge di Bilancio 2026, approvato in via definitiva, non contiene più questa prova di regolarità fiscale e contributiva a carico del professionista. La norma entrata in vigore stabilisce, infatti, che la verifica debba essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione (introducendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973). Più precisamente è stabilito che la PA, prima di procedere al pagamento del compenso professionale per l’attività svolta (relativo alle somme di cui all’articolo 54 TUIR) anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, deve verificare se il professionista è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
In particolare, nel caso in cui il professionista risulti inadempiente all’obbligo di pagamento di una o più cartelle notificate – di qualsiasi importo – la PA dovrà procedere al versamento in favore:
- dell’Agente della Riscossione, fino a concorrenza del debito che risulta dalla verifica;
- del professionista, per le somme che eventualmente eccedono tale debito.
La norma stabilisce che la PA deve effettuare la verifica di regolare adempimento anche per il pagamento di importi fino a 5mila euro (per le somme superiori a 5mila euro la normativa prevede già un controllo da parte della PA, che segue la diversa disciplina contenuta nel comma 1, articolo 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, che si applica – in specifiche casistiche e condizioni – anche agli importi superiori a 2.500 euro). Le disposizioni si applicano dal 15 giugno 2026.
La Legge di Bilancio 2026 è consultabile in queste pagine dei portali Gazzetta Ufficiale e Normattiva.