Legge di Bilancio 2026: le principali misure in materia di lavoro dipendente

Nuove misure fiscali e tutele per lavoratori e famiglie

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce un insieme articolato di interventi sul mercato del lavoro, con impatti diretti sui trattamenti economici dei dipendenti, sulla disciplina dei premi correlati alla produttività e sul sistema delle tutele in favore dei lavoratori con carichi familiari.

1. Rimodulazione IRPEF e misure fiscali correlate

L’art. 1, commi 3 e 4, modifica l’architettura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo dal 35% al 33% l’aliquota applicabile al secondo scaglione (28.000–50.000 euro). Il beneficio massimo è pari a 440 euro annui, neutralizzato per i contribuenti con redditi superiori a 200.000 euro mediante una riduzione forfettaria della detrazione spettante.
Le misure fiscali correlate comprendono:

  • detassazione dei rinnovi contrattuali (art. 1 comma 7), con imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024‑2026 (reddito 2025 ≤ 33.000 euro);
  • detassazione delle maggiorazioni retributive per lavoro notturno, festivo e a turni (art. 1 commi 10-12), con imposta sostitutiva del 15% entro il limite annuo di 1.500 euro (reddito 2025 ≤ 40.000 euro).

2. Premi di risultato – aliquota all’1%

L’art. 1, commi 8‑9, innalza il plafond agevolabile a 5.000 euro e riduce l’imposta sostitutiva all’1% per i premi di risultato e le somme per partecipazione agli utili erogati nel biennio 2026‑2027. La misura si applica a condizione che gli incrementi siano determinati da contratti aziendali/territoriali conformi al DM 25 marzo 2016.

3. Buoni pasto elettronici – nuova soglia di esenzione

L’art. 1, comma 14, incrementa da 8 a 10 euro la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici, lasciando invariato il limite di 4 euro per quelli cartacei.

4. Conciliazione vita‑lavoro e sostegno alla genitorialità

La manovra interviene sul D.lgs. 151/2001, ampliando significativamente la tutela:

  • estensione del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio, anche adottivo o in affidamento, e incremento dei giorni di congedo per malattia dei figli da 5 a 10 annui per la fascia 3‑14 anni (art. 1, commi 219‑220);
  • priorità nella trasformazione del rapporto in part‑time per lavoratori con almeno tre figli conviventi, con riconoscimento ai datori di un esonero contributivo fino a 3.000 euro annui se viene mantenuto il monte ore complessivo (art. 1, commi 214‑218).
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