La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 – Supplemento ordinario n. 42.
Il provvedimento è in vigore dal 1° gennaio 2026, ad eccezione di alcune disposizioni vigenti dal 30 dicembre 2025 (in particolare i commi 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 335, 371, 397, 460 e 766, primo periodo dell’art. 1).
Qui i link alle pagine della Gazzetta Ufficiale e di Normattiva per il testo integrale della Legge. Di seguito si propone una sintesi dei principali interventi in materia lavoro, previdenza e fisco.
Professionisti
Regime forfettario
Anche per il 2026 è elevato a 35mila euro il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato, al superamento del quale non è possibile avvalersi di tale regime (articolo 1, comma 27).
Pagamenti PA
Dal 15 giugno 2026 la Pubblica Amministrazione dovrà verificare la regolarità fiscale e contributiva del professionista prima di procedere al versamento degli importi a questi spettanti per l’attività svolta, anche se gli stessi risultino inferiori a 5mila euro. In caso di inadempienza di una o più cartelle di pagamento da parte del professionista, di qualsiasi importo, la PA procederà al versamento in favore dell’agente della riscossione e, successivamente, salderà al professionista le somme che eventualmente eccedono il debito (articolo 1, comma 725).
Fiscalità e retribuzioni
Modifiche aliquota IRPEF
La seconda aliquota IRPEF per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro viene ridotta dal 35% al 33%, con un beneficio fiscale massimo annuo di 440 euro (articolo 1, comma 3).
Detrazioni redditi superiori a € 200mila
Per i redditi superiori a 200.000 euro, è previsto un taglio di 440 euro alle detrazioni spettanti in relazione agli oneri con detraibilità al 19% (eccetto spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore di partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio calamità (articolo 1, comma 4).
Detassazione aumenti contrattuali da CCNL
Gli aumenti contrattuali derivanti da rinnovi CCNL nel settore privato, sottoscritti nel triennio 2024-2026 ed erogati nel 2026, sono soggetti a una detassazione al 5%, riservata ai lavoratori con redditi 2025 fino a 33.000 euro, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore (articolo 1, comma 7).
Premi di risultato
I premi di risultato e la partecipazione agli utili erogati ai dipendenti del settore privato nel biennio 2026-2027 sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’1%, con innalzamento del limite annuo da 3.000 a 5.000 euro (articolo 1, commi 8-9).
Indennità e maggiorazioni
Per il 2026, le indennità e le maggiorazioni di turno, notturno e festivi, fino a un massimo di 1.500 euro annui, sono soggette a un’imposta sostitutiva del 15%, applicabile ai dipendenti del settore privato con redditi 2025 fino a 40.000 euro, salvo espressa rinuncia scritta (articolo 1, commi 10-11).
Buoni pasto elettronici
La soglia di esenzione fiscale e contributiva dei buoni pasto elettronici viene aumentata da 8 a 10 euro (articolo 1, comma 14).
Trattamento integrativo lavoratori turismo
Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, i lavoratori del turismo con redditi 2025 fino a 40.000 euro beneficiano di un trattamento integrativo speciale, esentasse, pari al 15% delle retribuzioni lorde percepite per lavoro notturno e straordinario festivo (articolo 1, commi 18-21).
Regime agevolato opzionale neo-residenti
L’importo dell’imposta sostitutiva opzionale sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia aumenta a 300mila euro (in precedenza 200mila); se l’opzione è estesa ai familiari, l’importo dell’imposta sostitutiva aumenta a 50mila euro (rispetto ai precedenti 25mila) per ciascun familiare. Le disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza nel nostro Stato a partire dal 2026 (articolo 1, commi 25-26).
Stock options/bonus manager settore finanziario
Sui compensi a titolo di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, è applicata una aliquota addizionale del 10%. Tale aliquota non si applica se il soggetto che eroga le remunerazioni paga una somma, corrispondente a un importo pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore (previsti dal relativo Codice), diversi dai soggetti che – direttamente o indirettamente – controllano i predetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto (articolo 1, comma 137).
Aggregazione imprese e tutela occupazionale
Rafforzamento incentivo per le imprese costituite tramite processi di aggregazione – da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori – e che stipulano accordi sindacali in sede governativa al fine di implementare azioni di politica attiva, superamento criticità settoriali, formazione/riqualificazione dei lavoratori. Previsto esonero del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L’esonero contributivo spetta per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2mila euro (articolo 1, comma 175).
Trattamento accessorio personale non dirigenziale Amministrazioni Pubbliche
Per il 2026, il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici con reddito inferiore a 50.000 euro (esclusi dirigenti, personale militare e forze di polizia) è soggetto a un’imposta sostitutiva del 15%, entro un limite annuo di 800 euro, salvo espressa rinuncia scritta (articolo 1, comma 237).
Rottamazione
Possibilità di estinzione – senza interessi e sanzioni – dei debiti risultanti dall’omesso versamento delle imposte indicate dalla normativa (incluso l’omesso versamento dei contributi previdenziali INPS), affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (articolo 1, commi 82-101).
Definizione agevolata Regioni ed Enti locali
Prevista possibilità di introduzione autonoma di forme di definizione agevolata per tributi ed entrate patrimoniali (articolo 1, commi 102-110).
Lavoro e sostegno all’occupazione e alla genitorialità
Esonero contributivo mamme lavoratrici
Slitta al 2027 il parziale esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per le lavoratrici madri di due o più figli (articolo 1, comma 206).
Bonus mamme
Il cd. “bonus mamme” previsto dalla normativa, per le lavoratrici dipendenti e autonome in possesso dei requisiti stabiliti (n. figli/reddito), viene rafforzato passando da 40 a 60 euro mensili, con erogazione in unica soluzione a dicembre 2026 (articolo 1, comma 207).
Esonero contributivo assunzione madri prive regolare impiego
Dal 1° gennaio 2026 previsto sgravio contributivo per l’assunzione di madri con almeno tre figli minori di 18 anni e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (articolo 1, commi 210-213).
Genitori e contratto part-time
Dal 1° gennaio 2026 i genitori con almeno tre figli conviventi, fino al decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età in caso di figli con disabilità, hanno priorità nella trasformazione del contratto da full-time a part-time, con incentivi per i datori di lavoro che concedono tale trasformazione (articolo 1, commi 214-218).
Sgravi per assunzioni giovani e donne svantaggiate
Previsti sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani e donne svantaggiate (escluso personale dirigenziale) effettuate nel 2026, con particolare attenzione allo sviluppo occupazionale della ZES unica (articolo 1, commi 153-155).
Congedo parentale
Il congedo parentale è esteso fino ai 14 anni d’età del figlio; aumentano a 10 i giorni di congedo concessi a ciascun genitore per malattia di ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 14 anni (in precedenza 3-8 anni) (articolo 1, commi 219-220).
Previdenza
Deducibilità contributi Previdenza Complementare
La soglia di deducibilità annua dei contributi versati alla previdenza complementare da datore di lavoro e lavoratore viene innalzata da 5.164,57 a 5.300 euro (articolo 1, comma 201).
Previdenza complementare e prestazioni
A seguito delle modifiche introdotte, le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 60% del montante finale accumulato; se la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione può essere interamente erogata in capitale; nelle forme a contribuzione definita, le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate – in luogo della rendita vitalizia – come rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua. (articolo 1, comma 201).
R.I.T.A.
Anche la R.I.T.A. è sottoposta agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dalla normativa di riferimento (articolo 1, comma 201).
Versamento TFR a INPS
L’obbligo di conferimento del TFR all’INPS viene ampliato alle aziende con almeno 60 dipendenti (dal 2032 la soglia scenderà a 40) (articolo 1, comma 203).
Previdenza complementare neoassunti
Dal 1° luglio 2026, i neoassunti del settore privato sono iscritti automaticamente al Fondo di previdenza complementare previsto dagli accordi o dai contratti collettivi, con possibilità di recesso entro 60 giorni (articolo 1, commi 204-205).
Canali di pensionamento anticipati
Eliminate “Opzione donna” e “Quota 103”. Confermata “Ape Sociale” (articolo 1, commi 162-163).
Aumento requisiti pensione vecchiaia e anticipata ordinaria
I requisiti per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata aumentano gradualmente a partire dal 2027 (per il 2027 incremento di un mese, dal 2028 incremento di 3 mesi), con deroghe per lavori gravosi e usuranti (articolo 1, comma 185-193 e 197).
Abrogato cumulo con previdenza complementare
Soppressa la possibilità di sommare l’importo maturato in previdenza complementare con la pensione base, per raggiungere la soglia necessaria alla liquidazione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata (articolo 1, comma 195).
Bonus Giorgetti
Confermato l’incentivo per chi rinuncia al pensionamento anticipato (articolo 1, comma 194).
NASPI anticipata
La Naspi come incentivo all’autoimprenditorialità sarà liquidata in due tranche: 70% subito e 30% al termine del periodo teorico di spettanza dell’indennità (articolo 1, comma 176).