La Legge sull’IA (L. n. 132/2025) ha introdotto delle specifiche disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo.
L’art. 11, in particolare, dispone che l’intelligenza artificiale è utilizzata per:
- migliorare le condizioni di lavoro;
- tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore;
- incrementare la qualità delle prestazioni e la produttività delle persone.
L’impiego dell’IA nel mondo del lavoro:
- deve essere sicuro, affidabile, trasparente;
- non può porsi in contrasto con la dignità umana e non può violare la riservatezza dei dati personali;
- deve garantire, nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro, l’osservanza dei diritti inviolabili e l’assenza di discriminazioni.
È importate rilevare che la Legge sull’IA stabilisce anche un obbligo informativo – in vigore dal 10 ottobre – a carico del datore di lavoro o del committente e in favore del lavoratore, per quanto riguarda l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (ad esempio per assunzione, gestione del rapporto di lavoro, valutazione), richiamando l’art. 1-bis del D.Lgs. n. 152/1997 circa casistiche e modalità.
Per adempiere all’obbligo, il datore di lavoro/committente deve fornire al lavoratore prima dell’inizio dell’attività lavorativa e in concomitanza con l’informativa sul rapporto di lavoro (di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 152/1997), le seguenti informazioni:
- aspetti del rapporto di lavoro su cui incide l’uso dei sistemi;
- scopi e finalità dei sistemi;
- logica e funzionamento dei sistemi;
- categorie di dati e parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, inclusi meccanismi di valutazione delle prestazioni;
- misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
- livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, impatti potenzialmente discriminatori di tali metriche.
Il lavoratore ha diritto ad accedere ai dati e chiedere ulteriori informazioni – direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali – e il datore di lavoro/committente ha il dovere di fornire riscontro scritto entro 30 giorni. I lavoratori devono, inoltre, essere informati per iscritto, almeno 24 ore prima, di ogni modifica che incide sulle informazioni fornite e che comporti variazioni delle condizioni di svolgimento dell’attività. Gli obblighi informativi devono essere assolti dal datore di lavoro/committente anche nei confronti delle rappresentanze sindacali, secondo quanto stabilisce la normativa.
È importante rilevare che la Legge sull’IA ha istituito anche l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro (art. 12), presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’Osservatorio è fondato “al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi” che derivano dall’utilizzo dell’IA e ha tra i compiti la definizione di una strategia sull’uso dell’IA nel settore lavoro, il monitoraggio dell’impatto sul mercato del lavoro, la promozione della formazione dei lavoratori e dei datori in materia di IA. La prima riunione dell’Osservatorio si è tenuta il 4 novembre 2025, come indicato sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a questa pagina.
Occorre, infine, evidenziare che l’AI ACT (Regolamento UE 1689/2024) classifica “ad alto rischio” i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore “Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo” (vedasi allegato III), con la previsione di specifici obblighi e disposizioni, decorrenti dal 2 agosto 2026 (vedasi art. 113), ma per la cui applicazione la Commissione UE ha proposto una proroga (leggi qui il comunicato stampa del 19 novembre 2025, relativo al pacchetto omnibus digitale).