Le legge italiana sull’Intelligenza Artificiale (L. n. 132/2025) ha apportato delle modifiche al Codice Penale e ad altre disposizioni penali (art. 26).
Abbiamo già trattato nel nostro focus dell’introduzione del c.d. reato di deepfake e delle diposizioni in materia di circostanze aggravanti comuni e attentati contro i diritti politici del cittadino. In questo nuovo contenuto ci occuperemo delle modifiche introdotte in ambito penale, in materia di aggiotaggio e manipolazione del mercato, per i fatti commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Per quanto riguarda l’aggiotaggio, le modifiche hanno riguardato l’art. 2637 del Codice Civile, al quale è stato inserito un ulteriore periodo. Tale articolo, nell’attuale formulazione, stabilisce infatti che: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
Per quanto concerne la manipolazione del mercato, l’art. 185 del TUIF (D. lgs n. 58/1998, “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”) sanziona chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Le modifiche apportate dalla L. n. 132/2025 sanciscono che “La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
Come già osservato nei precedenti articoli del focus, la Legge sull’IA delega il Governo ad adottare – entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi “per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale” (art.24).