Il D.L. 84/2025 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, entrato in vigore il 18/06/2025, è intervenuto sulla disciplina relativa ai redditi di lavoro autonomo e alla deducibilità delle spese sostenute (capo V, TUIR).
Le novità introdotte contribuiscono a dipanare le problematiche di armonizzazione tra le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 e del D.Lgs. 192/2024 incidenti sulla medesima normativa (ne abbiamo parlato qui)
Analizziamo la disciplina della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese di seguito indicate, sostenute con sistemi di pagamento tracciabili.
Determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR)
Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. In deroga a quanto sopra indicato, le modifiche intervenute prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute nel territorio dello Stato relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito se sostenute con mezzi di pagamento tracciabili. Le disposizioni si applicano alle tipologie di spesa sopra indicate sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 84/2025.
Rimborsi e riaddebiti (art. 54-ter TUIR)
Le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente e non rimborsate da quest’ultimo, riferite alle ipotesi disciplinate ai commi 2 e 5 (ne avevamo parlato qui) sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sono deducibili se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili. Le disposizioni si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 84/2025.
Altre spese (art. 54-septies TUIR)
Sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con sistemi tracciabili:
- le spese di rappresentanza nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta;
- le spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché le medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi.
Per quanto concerne l’applicabilità:
- con riferimento alla deducibilità delle spese “rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi” le disposizioni si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 84/2025;
- negli altri casi le disposizioni si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio, trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea e alle spese di rappresentanza, sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 84/2025, dunque dal 18 giugno 2025.