Lavoro autonomo e deducibilità delle spese

Modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo e deducibilità spese

Il Decreto Legislativo n. 192/2024Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)” ha modificato la disciplina dei redditi di lavoro autonomo e della deducibilità spese.

L’art. 54 – septies del TUIR, introdotto dal suddetto decreto legislativo, ha stabilito con riferimento a talune tipologie di spesa in esso indicate che:

  • le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta;
  • le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta;
  • sono integralmente deducibili:
  • entro il limite annuo di 10mila euro, le spese per l’iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento professionale, di iscrizione a convegni e congressi, incluse le spese di viaggio e soggiorno;
  • entro il limite annuo di 5mila euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente;
  • gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento di prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Ricordiamo che Legge di Bilancio 2025 ha previsto la deducibilità delle spese se effettuate con strumenti di pagamento tracciabili:

  • relative a vitto e alloggio, per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (nonché i rimborsi analitici delle medesime spese), nei limiti stabiliti dalla normativa, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (vedasi comma 3-bis, art. 95 del TUIR);
  • relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi a tali spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (vedasi art. 1, comma 81, lettera b, Legge di Bilancio 2025 che ha previsto l’inserimento del comma 6-ter all’art. 54 del TUIR).

Per il rimborso analitico delle spese sostenute dai professionisti, rimandiamo a questo articolo del focus

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