IA e professionisti: trasparenza e prevalenza lavoro intellettuale

Le disposizioni della Legge 132/2025 relative alle professioni intellettuali

La Legge n. 132/2025Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, ha introdotto delle specifiche previsioni per quanto concerne l’utilizzo dell’IA nelle professioni intellettuali.

L’art. 13 della suddetta legge, in vigore dal 10 ottobre 2025, dispone che l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali “è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”.

Il professionista, dunque, deve limitare l’utilizzo dell’IA ad attività strumentali e di supporto alla propria attività, assicurando la prevalenza del lavoro intellettuale. In proposito, la Relazione illustrativa al DDL IA rileva che il pensiero critico dell’essere umano deve sempre risultare prevalente (i testi disponibili sono pubblicati sul portale istituzionale).

Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza. Occorre rilevare che l’utilizzo dei sistemi di IA può dare luogo al c.d. fenomeno delle “allucinazioni”, ossia a risultati (output) inventati e/o errati. Pertanto, è indispensabile la supervisione e il controllo del professionista, che è responsabile della prestazione professionale e deve operare con diligenza qualificata.

L’art.13 della Legge sull’IA prevede anche che il professionista debba comunicare al destinatario della prestazione intellettuale le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Tale obbligo informativo è volto ad assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente. La disposizione non stabilisce sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo informativo; occorre considerare, però, che per i professionisti ordinistici, potrebbero provvedere in tal senso i rispettivi Ordini professionali, integrando i relativi Codici Deontologici.

È importante anche rilevare che l’art. 24 della L. 132/2025 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa italiana all’AI ACT, prevedendo tra i principi e criteri direttivi specifici cui attenersi nell’esercizio della delega anche:

  • la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione per professionisti ordinistici e non ordinistici all’uso dell’IA (da parte di ordini professionali, associazioni di categoria maggiormente rappresentative, forme aggregative delle associazioni);
  • la previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compensomodulabile” in base a responsabilità e rischi connessi all’uso dei sistemi di IA.

La Legge n. 132/2025 è pubblicata in Gazzetta Ufficiale (è stata operata una rettifica come indicato in quest’area del portale ufficiale) e sul portale Normattiva.

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