Professionisti ordinistici e IA: modifiche Codice deontologico commercialisti

Le modifiche al Codice Deontologico e al Codice delle sanzioni apportate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, relative all'uso dell'IA

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha apportato delle modifiche al Codice deontologico e al Codice delle sanzioni relativamente all’uso dell’IA, tenuto conto delle disposizioni della Legge n. 132/2025.

L’art. 13 della Legge italiana sull’IA detta, infatti, specifiche previsioni in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, sancendo la prevalenza del lavoro intellettuale e la trasparenza verso il cliente. Come abbiamo già evidenziato in un precedente articolo del nostro focus giuridico (IA e professionisti: trasparenza e prevalenza lavoro intellettuale), la suddetta disposizione non prevede espressamente sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi a carico dei professionisti; gli ordini professionali, però, potrebbero provvedere in tal senso.

In particolare, per i commercialisti ed esperti contabili, sono state apportate delle modifiche al Codice deontologico (articoli 21 e 45) e al Codice delle sanzioni (articoli 21 e 29), come è dato leggere nell’informativa del Consiglio Nazionale n. 178 del 4 dicembre 2025, pubblicata sul portale istituzionale a questa pagina. Tali disposizioni sono in vigore dal 21 novembre 2025.

Le previsioni introdotte nel Codice deontologico, muovendosi in conformità con quanto statuito dalla normativa, stabiliscono l’utilizzo dei sistemi di IA solo per attività strumentali e di supporto e la prevalenza dell’attività intellettuale del professionista “resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia”. È, inoltre, ribadita la piena responsabilità del professionista nell’uso dell’IA e il dovere di controllo, verificando fonti e veridicità dei dati, assicurando che i sistemi di IA siano provvisti di idonee misure di sicurezza e riservatezza, garantendo la protezione dei dati personali. Il professionista deve, altresì, comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati nello svolgimento della prestazione, per assicurare il rapporto fiduciario.

Dal punto di vista sanzionatorio, la violazione delle disposizioni relative alla prevalenza del lavoro intellettuale, al corretto utilizzo dell’IA, alla responsabilità e al controllo (vedasi dettagliatamente art. 21, commi 8 e 9, Codice deontologico) comporta la sanzione disciplinare della sospensione fino a 6 mesi. La violazione dei doveri informativi relativi all’uso dei sistemi di IA (art. 21, comma 10, Codice deontologico) comporta la sanzione disciplinare della sospensione fino a 3 mesi.

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