Il congedo straordinario previsto dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001 tutela i lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Si tratta di un’assenza retribuita dal lavoro, concessa per un massimo complessivo di due anni nell’arco della vita lavorativa.
Chi ha diritto al congedo?
La legge stabilisce una gerarchia di priorità tra i familiari conviventi che possono richiedere il congedo:
- Coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto della persona disabile;
- Genitori, in assenza o impossibilità del coniuge convivente;
- Figli conviventi, se i genitori e il coniuge sono impossibilitati;
- Fratelli o sorelle conviventi, se tutti i precedenti sono mancanti o affetti da patologie invalidanti;
- Parenti o affini entro il terzo grado conviventi, solo in assenza di tutti gli altri aventi diritto.
È essenziale che il richiedente conviva con la persona disabile per accedere al beneficio.
Come richiederlo e come funziona
La domanda va presentata all’INPS tramite i canali ufficiali (sito, contact center o patronati), e poi inoltrata al datore di lavoro. Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato (non a ore), e va utilizzato entro 30 giorni dalla richiesta.
È possibile richiedere fino a un periodo massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa, da intendersi anche come massimo complessivo utilizzabile, fra tutti gli aventi diritto, per ogni familiare disabile.
Condizioni e aspetti economici
Il congedo spetta solo se il familiare assistito non è ricoverato a tempo pieno, salvo particolari eccezioni (richiesta di assistenza da sanitari o stato vegetativo/prognosi infausta). Durante l’assenza, il lavoratore riceve dall’INPS, anticipata dal datore di lavoro, un’indennità pari all’ultima retribuzione che precede il congedo, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, inclusi mensilità aggiuntive e premi, ma esclusi emolumenti variabili.
Il periodo è coperto da contribuzione figurativa, valida ai fini dell’anzianità assicurativa, ma non è computato ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e TFR.
L’indennità e il relativo accredito figurativo spettano fino a un importo massimo rivalutato annualmente. Per il 2025, il tetto massimo è di 57.038 euro annui.