Dimissioni nel periodo protetto: la convalida è obbligatoria anche in prova

Il Ministero del Lavoro conferma che i genitori lavoratori devono convalidare le dimissioni fino ai tre anni del figlio anche durante il periodo di prova

Abbiamo esaminato le tutele previste per i genitori lavoratori dipendenti in questo articolo, facendo cenno alle dimissioni convalidate fino al terzo anno d’età del figlio.

A tal proposito, con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la procedura di convalida delle dimissioni, prevista dall’art. 55, comma 4, del D.lgs. 151/2001 per le lavoratrici in gravidanza e i genitori di figli fino a tre anni, si applica anche quando il rapporto di lavoro è ancora nel periodo di prova.

Il parere ministeriale si fonda innanzitutto su un’analisi letterale della norma, che non prevede alcuna esclusione esplicita per il periodo di prova. La disposizione impone infatti che le dimissioni (o la risoluzione consensuale) presentate durante il cosiddetto “periodo protetto” siano validate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, senza eccezioni. Solo dopo che il lavoratore abbia presentato le dimissioni tramite il portale telematico e abbia completato la procedura di convalida davanti al funzionario dell’ufficio, il datore di lavoro potrà considerare cessato il rapporto e procedere con la comunicazione obbligatoria. In assenza di convalida, le dimissioni non producono effetti e il rapporto prosegue regolarmente.

Per i datori di lavoro, ciò comporta l’obbligo di informare i dipendenti interessati e di sospendere ogni procedura di cessazione fino all’avvenuta convalida. Per i lavoratori, invece, resta la possibilità di accedere alla Naspi e di non dover rispettare il preavviso, se le dimissioni avvengono entro il primo anno di vita del figlio. In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, come avverrebbe in caso di licenziamento.

Il Ministero ha sottolineato come questa interpretazione sia coerente con la ratio della legge: prevenire soprusi o discriminazioni nei confronti dei genitori lavoratori, garantendo che ogni scelta sia realmente consapevole e protetta, anche nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro.

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