Negli ultimi anni, le aziende hanno potenziato le politiche di welfare e l’offerta di fringe benefit, strumenti che – seppur spesso confusi – presentano differenze sostanziali sia nella finalità che nel trattamento fiscale.
Il welfare aziendale si configura come un insieme di iniziative, beni e servizi messi a disposizione della generalità o di categorie omogenee di dipendenti, con l’obiettivo di migliorare il benessere personale e familiare. Tra questi rientrano, ad esempio, servizi di assistenza, contributi per l’istruzione, polizze sanitarie e iniziative di conciliazione vita-lavoro (artt. 51 comma 2 e 100 TUIR). La normativa consente, in presenza di specifici requisiti, l’esclusione totale dal reddito imponibile di tali utilità, purché non si tratti di mera conversione di elementi retributivi già esistenti. L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che la detassazione è ammessa solo se i benefit non sostituiscono emolumenti monetari, per evitare fenomeni elusivi.
I fringe benefit, invece, sono beni o servizi concessi individualmente al lavoratore (auto aziendali, buoni carburante, dispositivi elettronici, rimborsi utenze, ecc.) che, pur costituendo una componente della retribuzione, possono beneficiare di un regime fiscale agevolato solo entro determinati limiti di valore. Per il triennio 2025-2027, la soglia di esenzione è fissata a 1.000 euro annui (2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico), includendo anche benefit erogati tramite piani di welfare collettivo se riconducibili alle categorie dell’art. 51, comma 3, TUIR.
La differenza sostanziale risiede quindi nella finalità e nella platea dei destinatari: il welfare aziendale ha una vocazione collettiva e sociale, mentre i fringe benefit sono spesso strumenti individuali di incentivazione e fidelizzazione. Per approfondire, si rinvia ai nostri precedenti articoli sull’argomento:
- Fringe benefit 2025: cosa dice la normativa
- Il welfare aziendale e le sue fonti istitutive
- Premi di risultato “ad personam” e Welfare Aziendale
- Fringe Benefit e Flexible Benefit: definizioni, differenze, opportunità
- Welfare aziendale: esclusa la detassazione per i benefit sostitutivi di indennità “obsolete”
Con l’approssimarsi del conguaglio fiscale di fine anno, il datore di lavoro è tenuto a verificare che il valore complessivo dei fringe benefit erogati a ciascun dipendente non superi le soglie di esenzione previste. Questo controllo deve essere puntuale e integrato, considerando sia i benefit individuali sia quelli riconosciuti tramite piani di welfare, se rientranti nelle categorie agevolate. In caso di superamento anche di un solo euro, l’intero importo dei benefit diventa imponibile e soggetto a tassazione ordinaria, senza possibilità di applicare la franchigia solo all’eccedenza. È quindi fondamentale un accurato tracciamento dei dati e una gestione attenta, spesso supportata da piattaforme dedicate, per evitare errori che potrebbero avere impatti immediati in busta paga e nei flussi contributivi.