Il Disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale prevede specifiche disposizioni in materia di lavoro e professioni intellettuali.
Il DDL IA è stato approvato dal Senato il 20 marzo 2025 (Atto S. n. 1146) ed è in corso di esame in Commissione (Atto Camera n. 2316, avvio disamina il 16 aprile 2025). Le disposizioni legislative in oggetto si interpretano e si applicano in conformità al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). Con riferimento all’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, l’art. 11 del DDL stabilisce che l’IA è utilizzata per:
- migliorare le condizioni di lavoro;
- tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- accrescere la qualità delle prestazioni e la produttività.
L’intelligenza artificiale deve essere utilizzata in modo sicuro, affidabile, trasparente, non potendo tale utilizzo porsi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il lavoratore deve essere informato dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale dal datore di lavoro o dal committente, nei casi e modi individuati dalla normativa di riferimento. Occorre, inoltre, garantire l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore e l’assenza di discriminazioni.
L’art. 12 è dedicato all’istituzione dell’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, avente tra i compiti la definizione di una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo e la promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
Per quanto concerne le professioni intellettuali l’art. 13 consente l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale “per attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”. A tutela del rapporto fiduciario tra professionista e cliente è previsto che le informazioni sui sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicati al destinatario della prestazione intellettuale con “linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
L’art. 24 prevede che il Governo, nell’esercizio della delega in materia di intelligenza artificiale, debba attenersi a principi e criteri direttivi specifici, tra i quali è indicata anche la previsione – da parte degli ordini professionali, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle forme aggregative delle associazioni – di percorsi di alfabetizzazione e formazione per i professionisti all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e la “previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale”.
In materia di diritto d’autore il testo del DDL prevede all’art. 25 delle modifiche/integrazioni alla Legge n. 633/1941, stabilendo la tutela delle opere dell’ingegno “umano” create anche con “l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.
Il testo completo del DDL IA è disponibile sui portali istituzionali: