Il Decreto-Legge 84/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2025 (in Gazzetta Ufficiale n.177 del 01/08/2025) ha introdotto il regime del ravvedimento speciale anche per gli aderenti al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026.
Ricordiamo, in proposito, che è possibile aderire al CPB 2025-2026 entro il 30 settembre 2025, “ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare” (art. 9, comma 3, D.Lgs.13/2024).
Avevamo già parlato in questo articolo dell’approvazione da parte della Commissione Finanze dell’emendamento relativo all’introduzione del ravvedimento speciale anche per gli aderenti al CPB 2025-2026, con la previsione dell’inserimento dell’art. 12-bis. In sede di conversione in legge, il ravvedimento speciale è stato disciplinato introducendo l’art. 12-ter nel D.L. 84/2025.
In particolare, l’art. 12-ter rubricato “Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025- 2026” dispone che:
- i soggetti che hanno applicato gli ISA e che per il biennio d’imposta 2025-2026 aderiscono al CPB, possono adottare il regime del ravvedimento speciale, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP, determinata nelle modalità indicate nell’articolo;
- per i periodi d’imposta 2020 e 2021, tenuto conto della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive stabilite sono diminuite del 30%;
- è prevista la possibilità di accedere al ravvedimento speciale anche per i soggetti con ammontare di ricavi (di cui all’art. 85, comma 1, TUIR esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e), o compensi (di cui all’art. 54, comma 1, TUIR) fino ad € 5.164,569 e che non determinino il reddito con criteri forfettari, nel caso in cui sia presente una delle circostanze indicate al comma 7, anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023 (es. aver dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA collegate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con gli appositi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze);
- il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, oppure tramite pagamento rateale, fino ad un massimo di 10 rate mensili di eguale importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale e con decorrenza dal 15 marzo 2026;
- il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento delle imposte sostitutive – in unica soluzione o della prima rata – avviene dopo la notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, o di atti di recupero di crediti inesistenti;
- i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni previste dall’articolo sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il testo completo dell’art. 12-ter, D.L. 84/2025 è pubblicato su Normattiva.