Convenzioni contro doppie imposizioni

Fiscalità internazionale: conosci le convenzioni per evitare le doppie imposizioni?

Le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra Stati sono accordi internazionali che disciplinano il rispettivo potere impositivo per evitare si verifichino fattispecie di doppia imposizione.

In proposito, la normativa nazionale sancisce espressamente all’art. 163 del TUIR rubricato “Divieto della doppia imposizione” che “La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”.

Per quanto concerne la prevalenza delle Convenzioni internazionali rispetto alla normativa interna, occorre rilevare che:

  • l’art 75 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che “Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia”;
  • l’art 169 TUIR prevede che “Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione”;
  • l’art 10 della Costituzione sancisce che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”;
  • l’art 117 Cost. dispone che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”;
  • la supremazia delle norme pattizie rispetto al diritto interno è rilevata e ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi anche la recente ordinanza della Cassazione Civile n.19571/2025).

Generalmente le Convenzioni contro le doppie imposizioni disciplinano la materia basandosi sul “Model Tax Convention on Income and on Capital”, il Modello di convenzione predisposto dall’OCSE. La ripartizione della potestà impositiva può prevedere una tassazione concorrente tra gli Stati contraenti o esclusiva, spettante dunque ad un solo Stato.  Per quanto concerne il lavoro indipendente (autonomo), l’articolo di riferimento era il numero 14 che è stato eliminato dal Modello di Convenzione (29 Aprile 2000), riconducendo la relativa disciplina nell’ambito dell’articolo 7 (“The effect of the deletion of Article 14 is that income derived from professional services or other activities of an independent character is now dealt with under Article 7 as business profits”, Model Tax Convention on Income and on Capital – Condensed version, 21 November 2017).

È opportuno rilevare che le Convenzioni possono derogare al Modello OCSE, pertanto per avere contezza di come è regolata la potestà impositiva tra Stati in una determinata fattispecie, occorre esaminare il relativo trattato internazionale, qualora sia stato stipulato tra i Paesi interessati.

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono reperibili sul portale del Dipartimento delle Finanze del MEF.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca