Con la circolare INPS n. 95/2025 si completa il quadro operativo per la gestione del congedo parentale rivolto alle lavoratrici e lavoratori subordinati dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). La novità principale riguarda l’innalzamento in via strutturale dell’indennità per il congedo parentale, che passa dal 30% all’80% della retribuzione per un massimo di tre mesi complessivi, spettanti alla coppia genitoriale. L’INPS tiene a specificare che non si tratta di un’aggiunta di ulteriori mesi, ma dell’elevazione della misura dell’indennità prevista solo per quei periodi che ricadono nei primi tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
A partire dal 1° gennaio 2025, l’elevazione dell’indennità all’80% si applica ai figli nati, adottati o affidati dalla stessa data in poi. Tuttavia, il diritto può estendersi anche ai casi precedenti, se almeno uno dei due genitori conclude il congedo di maternità o paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024. Nella pratica, quindi, occorrerà esaminare ogni singola situazione andando a verificare ciascun periodo utilizzato.
Un chiarimento importante della circolare riguarda il calcolo della fine del congedo di maternità. Ai fini del diritto all’indennità maggiorata, devono essere considerati anche i giorni non fruiti prima del parto e gli eventuali periodi di interdizione post-partum disposti dall’Ispettorato territoriale del Lavoro.
I tre mesi complessivi di congedo parentale indennizzati all’80% possono essere fruiti da uno solo dei genitori oppure suddivisi, anche negli stessi giorni e per lo stesso figlio, purché restino entro i sei anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). I mesi successivi sono indennizzati al 30% o non indennizzati, secondo la normativa vigente.
La domanda di congedo deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso SPID, CIE, CNS o tramite patronato. È necessario indicare l’opzione per l’indennità maggiorata per la lavoratrice o il lavoratore. Una copia della richiesta va consegnata al datore di lavoro, che provvederà all’erogazione e al conguaglio tramite i flussi Uniemens, secondo le codifiche previste dalla circolare.
Infine, in caso di indebita fruizione, sarà il datore di lavoro a recuperare l’importo e restituirlo all’INPS. Per cautelarsi, le aziende potrebbero richiedere un’autocertificazione alla/al dipendente, utile per verificare la spettanza del diritto e la corretta suddivisione tra i due genitori. L’Istituto ricorda inoltre che il congedo parentale può essere sospeso in caso di malattia del bambino.