Il congedo formativo tra Legge 53/2000 e Contratto collettivo del Terziario

Una breve disamina dell’art. 5 della Legge 53/2000, ripreso e integrato dall’art. 172 del Ccnl Terziario
un uomo sorridente in piedi davanti ad una lavagna, parla con i colleghi seduti al tavolo

In un contesto lavorativo sempre più dinamico e competitivo, la formazione continua rappresenta un elemento chiave per l’aggiornamento professionale e la valorizzazione delle competenze. A tal proposito, La Legge 53/2000, all’articolo 5, introduce il congedo per la formazione, una possibilità riservata ai lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, pubblico o privato. Questo congedo, della durata massima di undici mesi (continuativi o frazionati), può essere utilizzato per completare la scuola dell’obbligo, conseguire un diploma di scuola secondaria, un titolo universitario o partecipare a corsi di formazione non finanziati dall’azienda.

Durante il congedo, il lavoratore mantiene il posto, ma non percepisce retribuzione, e il periodo non viene conteggiato nell’anzianità di servizio. Il lavoratore può decidere di riscattare il periodo di assenza, versandone volontariamente i relativi contributi. Inoltre, il congedo non è cumulabile con ferie, malattia o altri congedi. Se durante l’assenza si verifica una grave infermità documentata, il congedo può essere interrotto, previa comunicazione scritta al datore di lavoro. Il datore può rifiutare o posticipare la richiesta per motivi organizzativi comprovati.

Il Contratto Collettivo per i dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi-Confcommercio, all’articolo 172, recepisce e adatta questa normativa alle specificità del settore. In particolare, riduce il requisito di anzianità a quattro anni e stabilisce regole precise per la fruizione in mancanza di accordi aziendali. Ad esempio, nelle aziende con 30-99 dipendenti, solo un lavoratore alla volta può usufruirne, mentre in generale non più dell’1% della forza lavoro può essere contemporaneamente in congedo. Le richieste devono essere presentate con preavviso di 30 o 60 giorni, a seconda della durata (inferiore o superiore a 5 giorni), e l’azienda ha 15 giorni per rispondere, motivando eventuali dinieghi per esigenze organizzative o picchi di attività. Le aziende possono definire ulteriori modalità tramite contrattazione interna.

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