La legge riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, il diritto a permessi retribuiti e congedi non retribuiti per esigenze personali derivanti da particolari eventi familiari, disciplinati dall’art. 4 della Legge 53/2000 e dal relativo regolamento attuativo (D.M. 21 luglio 2000, n. 278).
Permessi retribuiti per decesso o grave infermità
Il lavoratore ha diritto a tre giorni retribuiti all’anno in caso di decesso o grave infermità di:
- coniuge (anche legalmente separato) o parte dell’unione civile;
- parenti entro il 2° grado (anche non conviventi);
- soggetto appartenente alla famiglia anagrafica.
I giorni festivi e non lavorativi non vengono conteggiati nei permessi, i quali devono essere utilizzati entro sette giorni dall’evento. In alternativa, solo in caso di grave infermità, è possibile concordare per iscritto con il datore una diversa modalità di svolgimento della prestazione, a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro stabilita non risulti complessivamente inferiore ai giorni di permesso sostituiti.
Il lavoratore deve comunicare in anticipo al datore l’evento e i giorni di utilizzo. In caso di decesso, va presentato un certificato o dichiarazione sostitutiva. Per la grave infermità, è necessario un certificato medico specialistico (ASL o struttura ospedaliera) con diagnosi e qualificazione clinica.
Congedo non retribuito per gravi motivi familiari
È possibile richiedere un congedo non retribuito fino a due anni complessivi per gravi e documentati motivi riguardanti:
- il lavoratore stesso o il convivente;
- il coniuge/unito civilmente, figli, genitori, ascendenti, fratelli/sorelle, generi, nuore, suoceri;
- parenti o affini entro il 3° grado disabili, anche non conviventi.
I motivi includono: decesso di un familiare, necessità di assistenza continuativa, disagio personale (esclusa la malattia del lavoratore), patologie croniche o gravi di familiari che richiedano cure costanti o presenza attiva del lavoratore.
Il congedo può essere frazionato o continuativo, ma non può superare i 2 anni totali di calendario, calcolando anche i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo. Durante l’assenza il lavoratore non può svolgere altre attività lavorativa.
Il congedo non dà diritto a retribuzione e non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è possibile per il lavoratore riscattare o versare i relativi contributi. I contratti collettivi possono prevedere condizioni più favorevoli.