Con la circolare n. 9 del 24 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’attuale disciplina del Concordato Preventivo Biennale (D.lgs. 13/2024), a seguito delle intervenute modifiche normative.
Abbiamo già trattato in questo articolo delle disposizioni introdotte dal decreto correttivo (D.lgs. 81/2025). In questo focus ci occuperemo di delineare l’attività di controllo operata dall’Amministrazione Finanziaria e il regime sanzionatorio previsto, secondo quanto indicato anche nella suddetta circolare.
Attività di controllo sui dati dichiarati dal contribuente
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- per accedere al CPB e per la sua corretta prosecuzione occorre la veritiera dichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti (art. 10, D.lgs. 13/2024) e dell’insussistenza delle cause di esclusione (art. 11, D.lgs. 13/2024), nonché il regolare adempimento degli obblighi stabiliti (art.13, D.lgs.13/2024);
- non devono, inoltre, verificarsi cause di decadenza dal concordato (art. 22, D.lgs. 13/2024); in merito è ribadito che “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate che, in esito ad attività di accertamento riferite ai periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, comportano la decadenza dal CPB, devono risultare, come indicato alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 del decreto CPB, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati”;
- l’attività di accertamento (art. 39, D.P.R. 600/1973), per i periodi di imposta oggetto del CPB può essere effettuata se ricorrono cause di decadenza in esito all’attività istruttoria da parte dell’Amministrazione Finanziaria (art. 34, D.Lgs. 13/2024);
- nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al CPB o che decadono dai suoi effetti è intensificata l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, con la possibilità di utilizzare “tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell’Anagrafe dei conti finanziari”.
Sanzioni accessorie
L’art. 2-ter del D.L. n. 113/2024 (convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2024) disciplina il trattamento sanzionatorio per i contribuenti che non aderiscono al CPB o ne decadono, stabilendo che qualora sia irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato che il contribuente non ha accettato o per cui è decaduto a causa dell’inottemperanza agli obblighi previsti, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sancite dalla normativa sono dimezzate.
La circolare n.9/E del 2025 è pubblicata sul portale ufficiale a questo link