Casse Previdenza: incostituzionale il versamento forfettario annuale imposto alla CIPAG

La Corte Costituzionale con sentenza n. 29 depositata il 13 marzo 2026 ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che impone alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) un trasferimento annuale di risorse forfettarie a favore del bilancio dello Stato

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 1, comma 417, della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), nella parte in cui prevede, a partire dall’anno 2014, un versamento forfettario annuale a favore del bilancio dello Stato da parte della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), quale strumento alternativo all’adempimento della normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.

Con sentenza n. 29 depositata il 13 marzo 2026, la Corte ha ritenuto fondate le questioni sollevate e la violazione dei parametri violati, con specifico riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.

Come riportato nel Comunicato Stampa pubblicato sul sito della Corte unitamente alla sentenza (leggi qui il contenuto integrale), il versamento annuale imposto all’Ente di previdenza dei geometri liberi professionisti “genera un’uscita che altera i principi dell’autofinanziamento e dell’equilibrio di bilancio stabiliti dalla legislazione sugli enti di previdenza di diritto privato”. È stato, inoltre, evidenziato:

  • l’incongruo sacrificio dell’interesse della CIPAG a trattenere e destinare le somme risparmiate ai fini previdenziali, rispetto al generico interesse dello Stato ad aumentare in modo marginale le proprie entrate;
  • la conseguente lesione delle posizioni previdenziali degli iscritti all’Ente;
  • l’impatto negativo sulla gestione amministrativa della Cassa, improntata al massimo contenimento delle spese e alla massima efficienza.

La sentenza è pubblicata sul sito della Corte Costituzionale, a questa pagina.

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