Dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio, è scattata una delle innovazioni più rilevanti degli ultimi anni in materia di welfare aziendale: l’aumento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro al giorno. Si tratta di un intervento significativo, soprattutto considerando che il precedente limite di 8 euro era rimasto invariato dal 2020.
La misura persegue un duplice obiettivo: rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti e incentivare l’adozione degli strumenti digitali nelle politiche di welfare delle imprese, migliorando al contempo trasparenza, tracciabilità e impatto sui consumi, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Ad oggi, l’importo medio stimato dei ticket erogati dalle aziende italiane si attesta a 6,75 euro.
La novità riguarda esclusivamente i buoni pasto elettronici, oggi prevalenti e facilmente tracciabili, mentre per i buoni cartacei resta invece invariato il limite di 4 euro al giorno.
L’innalzamento della soglia, tuttavia, non obbliga le aziende a incrementare il valore nominale dei ticket, ma rende semplicemente più vantaggioso farlo. Entro i 10 euro, infatti, il datore di lavoro non sostiene alcun costo aggiuntivo in termini fiscali o contributivi, mentre il lavoratore beneficia di un aumento netto del valore riconosciuto. Sulla base di stime annuali, il beneficio complessivo per chi usufruisce dei buoni pasto elettronici potrebbe variare tra 440 e 500 euro.
Sul piano giuridico, è consolidato l’orientamento secondo cui i buoni pasto non costituiscono una componente del trattamento retributivo in senso stretto, bensì un’agevolazione di natura assistenziale, collegata al rapporto di lavoro in modo non strutturale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10354 del 19 maggio 2016, ha chiarito che essi non rientrano nella normale retribuzione ma rappresentano un elemento accessorio e occasionale. Da tale premessa discende la successiva ordinanza n. 16135 del 28 luglio 2020, che riconosce al datore di lavoro la possibilità di modificarli o revocarli unilateralmente in quanto derivanti da un proprio atto interno. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 809/2022 depositata il 4/01/2023, pur concordando sulla natura non retributiva dei buoni pasto, ha però chiarito che la revocabilità unilaterale vale solo quando i ticket non sono previsti da una fonte contrattuale. Nel caso esaminato, invece, la prestazione datoriale era stata espressamente riconosciuta nel contratto individuale di lavoro e non poteva quindi essere eliminata senza il consenso del dipendente, costituendo un diritto acquisito.