Con l’art. 1, comma 48, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), è stata riscritta la disciplina fiscale relativa ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti operativi.
Il nuovo regime dal 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e veicoli consegnati a partire da tale data, il valore del fringe benefit è calcolato nella misura del:
- 50% del costo chilometrico ACI su una percorrenza convenzionale di 15.000 km per veicoli a metano, GPL, benzina, gasolio, idrogeno e ibridi HEV;
- 20% per ibridi plug-in (PHEV);
- 10% per veicoli elettrici a batteria.
Tutte le condizioni – immatricolazione, stipula del contratto e consegna – devono verificarsi a partire dal 1° gennaio 2025. Solo in tal caso si può accedere alla nuova disciplina.
Disciplina transitoria
Il D.L. n. 19/2025 (cd. “Decreto Bollette”, di cui abbiamo parlato in questo articolo), convertito nella Legge n. 60/2025 ha introdotto una clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, ma concessi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. In tali casi resta applicabile la normativa previgente, basata su percentuali dal 25% al 60% in funzione delle emissioni di CO₂, agevolando in tal modo le autovetture con le emissioni più basse. L’Agenzia chiarisce che, ai fini dell’individuazione del regime applicabile, la data di consegna è dirimente. Quindi, anche se il contratto è stato sottoscritto nel 2024, l’applicazione della disciplina transitoria è subordinata alla consegna del veicolo entro il primo semestre 2025, restando ferma la necessità che l’immatricolazione si verifichi tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025.
Viene poi precisato che, in caso di veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 e in relazione al quale le condizioni di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna avvengano tutte nel primo semestre del 2025, ci sarebbe la possibilità di applicare la nuova disciplina fiscale con coefficienti agevolati per le auto full electric e le ibride plug-in.
Casi particolari
In caso di proroga del contratto originario, si continua ad applicare il regime iniziale. Diversamente, se il veicolo viene riassegnato a un altro dipendente con nuovo contratto, si applica la normativa vigente alla data della riassegnazione. Infine, se i requisiti temporali non rientrano né nel vecchio né nel nuovo regime, si applica il criterio del valore normale ex art. 51, co. 3, TUIR, tenendo conto dell’effettivo uso privato del mezzo.