Agenzia delle Entrate: regime forfettario e iscrizione all’AIRE

Con risposta ad istanza di interpello n. 149/2025 l’Agenzia delle Entrate afferma che la sopravvenuta iscrizione all’A.I.R.E non è causa di cessazione immediata dal regime forfettario

L’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad istanza di interpello n. 149/2025 si è espressa in materia di cessazione dal regime forfettario in caso di sopravvenuta iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), nel periodo d’imposta in cui è applicato il regime agevolato.

L’istante (esercente la professione di ingegnere), rappresentava nell’interpello di essersi avvalso del regime forfettario e di essersi iscritto all’AIRE nel corso dell’anno d’imposta 2024, periodo in cui beneficiava del regime agevolato. Venendo meno il requisito della residenza in Italia, una delle cause ostative all’applicazione del regime forfettario, il contribuente chiedeva all’Amministrazione Finanziaria se dovesse rettificare le fatture emesse nell’anno 2024 – senza applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto – e con quali modalità.

L’Agenzia delle Entrate nel riscontrare l’istanza ha ricordato, in merito alle cause ostative all’applicazione del regime, che l’art. 1, comma 57, della Legge n. 190/2014 stabilisce che non possono avvalersi del forfettario anche:

  • i soggetti che non risiedono in Italia, ad eccezione di coloro che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito.

Per quanto riguarda le cause di cessazione, l’art. 1, comma 71, della Legge n. 190/2014 sancisce che il regime forfettario cessa di avere applicazione:

  • a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una condizioni di cui al comma 54 o si verifica una delle fattispecie indicate al comma 57 dell’art. 1;
  • dall’anno stesso in cui il soggetto consegue ricavi o percepisce compensi superiori ad euro 100mila; in tale circostanza è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni svolte che comportano il superamento del suddetto limite.

Richiamando quanto già asserito nella circolare n. 9 del 10 aprile 2019) e nella circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrata sostiene che l’unica causa di cessazione immediata dal regime forfettario sia il superamento del limite di ricavi e compensi per un ammontare superiore ad euro 100mila. Pertanto, il trasferimento della residenza fuori dall’Italia – tra le cause ostative di cui al comma 57 – comporta la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno seguente al verificarsi della perdita del requisito.

Sulla base di tale premesse l’Amministrazione Finanziaria conclude asserendo che, nella fattispecie esaminata, l’iscrizione all’AIRE non abbia determinato la fuoriuscita immediata  del contribuente dal regime forfettario; pertanto, non  essendosi realizzato un automatico passaggio al regime ordinario nel periodo d’imposta in cui si è verificata la perdita del requisito della residenza in Italia, il contribuente non deve correggere le fatture emesse nel corso del 2024, senza applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto.

La risposta all’istanza di interpello in oggetto è disponibile al questo link.

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