Accompagnamento alla pensione contributivi puri: circolare INPS

La Circolare INPS n. 104 del 29/09/2026 sull'accesso all’isopensione e all'assegno straordinario per i contributivi puri
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La Circolare INPS n. 104 del 29/09/2026, redatta d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce indicazioni operative per l’accesso all’isopensione (art. 4, L. 92/2012) e all’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D.Lgs. 148/2015) per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, rientranti integralmente nel sistema contributivo (c.d. “contributivi puri”).

L’accesso alle prestazioni sopra indicate è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti anagrafici, contributivi e – laddove previsto – di importo soglia, che consentono il perfezionamento del diritto alla prima decorrenza utile della pensione, entro il periodo massimo di durata dell’esodo.

Tale accertamento è effettuato “in via prospettica” e ha determinato problematiche applicative con particolare riferimento alla verifica del requisito dell’importo soglia.  Sulla base di valutazioni statistiche-attuariali, l’INPS chiarisce nella Circolare che il requisito dell’importo soglia deve essere verificato avendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale vigente al momento dell’accesso all’esodo (poiché è stato dimostrato che il raggiungimento dell’importo soglia alla data di accesso all’esodo è indice del fatto che l’importo soglia sarà raggiunto anche alla data di accesso alla pensione).

In particolare, alla data di accesso all’esodo, l’importo delle prestazioni di accompagnamento alla pensione deve essere pari o superiore:

  • all’importo dell’assegno sociale vigente alla medesima data, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia;
  • a 3 volte l’importo dell’assegno sociale vigente alla medesima data (dal 1° gennaio 2030 il valore passa 3,2 volte l’assegno sociale), ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli, per la pensione anticipata con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva.

Il requisito dell’importo soglia non è previsto per la pensione anticipata con il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Le istruzioni sono già operative con riferimento all’isopensione. Per quanto concerne l’assegno straordinario, i Comitati dei Fondi di solidarietà bilaterali dovranno provvedere a deliberare le ipotesi di accesso, in conformità alle suddette istruzioni.

Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della Circolare INPS n. 104/2026, al link già evidenziato ad inizio articolo.

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