Tfr alla previdenza complementare: conviene anche l’anticipo

Ancora troppo pochi italiani scelgono di conferire il Tfr alla previdenza complementare. Tra scarsa informazione e luoghi comuni si rischia di perdere un’occasione interessante sotto molti punti di vista, anche nel caso si debba chiedere un anticipo

Analizziamo insieme la possibilità di richiedere un anticipo del Tfr nelle varie casistiche, con esplicito riferimento a quanto previsto per i dirigenti del terziario dalla legge e dal loro fondo di previdenza integrativa Mario Negri.

Abbiamo in precedenza condiviso il nuovo senso che oggi dovrebbe avere il Tfr, alla luce del mutare della vita lavorativa e della normativa previdenziale. Così come abbiamo evidenziato i migliori rendimenti del Tfr messo nella previdenza complementare, rispetto a quello lasciato in azienda. 


L’anticipazione del Tfr
Ecco tutti i casi in cui è possibile richiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto


Il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita, la cui erogazione ha luogo al momento della chiusura del rapporto. Sebbene il diritto a percepire il Tfr sorga al termine del rapporto di lavoro, la legge ha esplicitamente contemplato la possibilità di chiederne un anticipo, purché vengano rispettati dei requisiti. Tale facoltà spetta sia al dirigente che abbia lasciato il Tfr in azienda, sia a quello che lo abbia conferito al Fondo Mario Negri.


Quando il Tfr è in azienda
Per il Tfr rimasto in azienda il dirigente ha la possibilità di chiedere un’anticipazione di importo non superiore al 70% del trattamento maturato, purché abbia almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è detratta dall’ammontare finale.


L’azienda è tenuta a soddisfare le richieste entro i limiti del 10% degli aventi diritto (cioè coloro che hanno almeno 8 anni di anzianità) e, comunque, del 4% del totale dei dipendenti.


I contratti collettivi dei dirigenti del terziario e dei trasporti (art. 42, ccnl 31/7/2013 dirigenti terziario, art. 43 ccnl 18/12/2013 dirigenti trasporti) riconoscono una condizione di miglior favore, stabilendo che il numero di richieste di anticipazione avanzate dal personale con qualifica dirigenziale da soddisfare annualmente è pari al 50% del numero delle richieste che possono essere soddisfatte, a norma di legge, nello stesso anno per il rimanente personale.

La richiesta di anticipazione può essere giustificata da alcune precise esigenze. La prima dalla necessità di far fronte a spese mediche per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle Asl. La seconda dall’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Per prima casa si intende un immobile destinato alla normale residenza ed abitazione del lavoratore e della sua famiglia.


Quando si può chiedere l’anticipo

Quello appena descritto è il trattamento minimo previsto dalla legge. Tuttavia, l’art. 2120 del codice civile fa salve le condizioni di miglior favore. Pertanto, è facoltà del datore di lavoro concedere più anticipazioni o erogarle al dirigente che non abbia l’anzianità minima richiesta dalla norma oppure per motivi diversi da quelli espressamente elencati.
Dal 2007, nelle aziende con più di 50 dipendenti il datore di lavoro è tenuto a versare le quote di Tfr di ciascun lavoratore al Fondo di tesoreria presso l’Inps.
L’azienda, in caso di erogazione del Tfr (per cessazione del rapporto o a seguito di richiesta di anticipazione), corrisponderà l’importo direttamente, anche per le quote confluite nel Fondo di tesoreria, salvo poi recuperarle dai contributi dovuti all’Inps. In caso di incapienza sarà lo stesso Fondo di tesoreria a provvedere al pagamento della parte di competenza.

Quando il Tfr è nel Fondo Mario Negri

Anche i dirigenti che hanno conferito il Tfr al Fondo Mario Negri possono richiedere un’anticipazione sul suo ammontare.

L’anticipazione viene concessa dal Fondo in casi più ampi rispetto a quelli previsti dalla legge. 

Ad esempio per:



1
spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;


2
acquisto della prima casa
di abitazione dell’iscritto o per i figli;
3
spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione (lettere a, b, c e d, comma 1, dell’art. 3 del dpr 380/2001), relativamente alla prima casa di abitazione del dirigente o dei figli;

4
per ulteriori esigenze indicate dall’iscritto, senza alcuna documentazione giustificativa.

Gli importi erogati dal Fondo Mario Negri

Gli importi erogati dal Fondo sono maggiori rispetto a quanto previsto dalla legge per il Tfr lasciato in azienda. Il Fondo, infatti, liquida il 100% del Tfr accantonato per le prime tre ipotesi, l’80% per la quarta.

Per ottenere l’anticipazione nei casi di cui ai punti due, tre e quattro è necessario che l’anzianità dell’iscritto presso forme di previdenza complementare sia pari ad almeno 8 anni. Nel caso di spese sanitarie, invece, il Fondo eroga l’anticipo con qualsiasi anzianità.

In un momento successivo l’aderente potrà reintegrare le somme percepite, cosa che invece non è possibile per gli anticipi di Tfr chiesti all’azienda.
L’aliquota fiscale che il Fondo Mario Negri applica agli importi erogati a titolo di anticipazioni cambia in base alla casistica dell’anticipo e non supera in ogni caso il 23%.  

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