È operativo dallo scorso 16 giugno l’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dalla legge di bilancio 2025, il cosiddetto “bonus Giorgetti” (prima denominato “bonus Maroni”). L’Inps ha infatti pubblicato una circolare con le novità disciplinari per accedere all’incentivo: la manovra ha determinato un’estensione della platea dei soggetti che possono accedere al bonus, prevedendo che la misura possa applicarsi non solo a favore dei lavoratori che maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile (la cosiddetta Quota 103, ovvero 62 anni di età e 41 di contributi), come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, un anno in meno per le donne). La circolare rende immediatamente operativo il bonus.
I lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2025, il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) o a forme sostitutive ed esclusive della stessa.
In questo modo, spiega l’Inps, il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versare la quota Ivs a carico del lavoratore che ha esercitato tale facoltà. Gli importi corrispondenti a tale quota, pari al 9,19%, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, sono erogati direttamente al lavoratore dipendente in busta paga.
Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali. Acquisiti i pareri espressi dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle entrate, nella circolare Inps è stato precisato che il regime di non imponibilità, di cui all’art. 51, comma 2, lett. i-bis), del Tuir si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestioni previdenziali obbligatorie riservate ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
Nella circolare si spiega poi che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, secondo le disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Per quanto riguarda invece la quota di pensione contributiva, l’esonero ha effetto sul montante contributivo individuale, che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro. In pratica, la pensione futura sarà leggermente più bassa per via dei contributi finiti in busta paga anziché all’Inps.
La circolare spiega inoltre che i lavoratori interessati all’incentivo devono darne comunicazione all’Inps, facendo domanda sul sito dell’ente o tramite patronati. L’incentivo cesserà al raggiungimento dei 67 anni di età, con il collocamento in pensione di vecchiaia, oppure in caso di revoca da parte del lavoratore.