Il decreto-legge (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020) ha riservato – dei 400 miliardi stanziati a sostegno delle imprese – 30 miliardi a favore delle piccole imprese anche individuali, ai lavoratori autonomi e alle partite IVA, che hanno subito perdite a causa dell’emergenza epidemiologica.
Per essi si prevede la concessione di prestiti fino a 25.000 euro, con garanzia al 100% rilasciata dalla SACE (la società controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti) in forma gratuita e senza procedura di valutazione.
Le banche e altri intermediari finanziari quindi potranno erogare il prestito senza attendere l’autorizzazione da parte del Fondo centrale di garanzia.
Il prestito sarà concesso però, a patto che tali soggetti abbiano già esaurito la loro capacità di utilizzo del credito presso il Fondo di garanzia.
I nuovi finanziamenti avranno durata massima di 72 mesi (sei anni), un importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario come risulta dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata e comunque fino a un massimo, come si è detto, di 25.000 euro.
Inoltre per i professionisti con ricavi e compensi non superiori 50 milioni di euro (nel periodo di imposta precedente a quello dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame), che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile (rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta), sono stati sospesi i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’IVA.
Per i contribuenti che hanno avuto nell’annualità precedente un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro la percentuale di calo deve essere quella del 50% anziché del 33%.
Per le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza si prescinde dal volume dei ricavi e compensi (quindi anche oltre i 50.00 euro).
Infine, sempre per professionisti e autonomi, sono sospesi, anche per i mesi di aprile e maggio, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi.
E’ riconosciuto inoltre ai professionisti un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 fino ad un massimo di 20.000 euro per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, compreso l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) ma anche per l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza, come ad esempio barriere e pannelli protettivi.
Infine, un importante chiarimento rispetto alla fruizione dell’indennità di 600 euro prevista per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private. Essi non devono percepire né redditi da lavoro dipendente né pensione di anzianità e vecchiaia.
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