Rinnovato ccnl Federagenti

Mangeritalia e Federagenti hanno rinnovato il CCNL in oggetto. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2026, fatte salve le diverse decorrenze previste nei singoli articoli, ed avrà durata triennale fino al 31 dicembre 2028. Riepiloghiamo le principali novità introdotte che interessano sia aspetti economici che normativi.

Mangeritalia e Federagenti hanno rinnovato il CCNL in oggetto. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2026, fatte salve le diverse decorrenze previste nei singoli articoli, ed avrà durata triennale fino al 31 dicembre 2028.  Riepiloghiamo le principali novità introdotte che interessano sia aspetti economici che normativi.

PARTE ECONOMICA

Aumenti retributivi E’ stato convenuto un aumento mensile a regime di 750 euro lordi da corrispondere in 3 rate di cui:

  • 250 euro dal 1° aprile 2026
  • 250 euro dal 1° gennaio 2027
  • 250 euro dal 1° gennaio 2028

Si è convenuto di permette alle aziende di assorbire, fino a concorrenza, esclusivamente la prima tranche di aumento, in presenza di incrementi retributivi riconosciuti successivamente al 31 marzo 2025, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità.

Retribuzione minima contrattuale di ingresso – Per effetto dei suddetti aumenti l’ammontare della retribuzione mensile minima contrattuale di ingresso, attualmente pari a 3.800,00 euro, sarà elevata a 4.050,00 euro dal 1° aprile 2026, a 4.300,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2027 e a 4.550,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Come è noto, tale importo costituisce la soglia minima di retribuzione mensile comunque composta da riconoscere al dirigente.

Una tantum – Con la retribuzione del mese di maggio 2026, ad integrale copertura periodo 1° gennaio/31 marzo 2026, ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo verrà corrisposto un importo “una tantum” di euro 700,00 lordi non assorbibili, non utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun altro istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente al 30 maggio 2026, l’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

Welfare – Dando continuità al precedente rinnovo è stato convenuto di rafforzare il welfare contrattuale attraverso il riconoscimento da parte delle aziende per il triennio 2026/2028 di un contributo annuo di 2.000 euro a dirigente che potrà essere utilizzato sempre tramite l’apposita Piattaforma del CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario). Contestualmente è stato previsto di arricchire l’offerta di servizi della Piattaforma al fine di garantire al dirigente il più ampio sostegno possibile sia nella sfera professionale sia nella sfera privata.

Nel caso in cui il dirigente a fine 2025 non abbia speso tutto o parte del credito welfare previsto dal precedente contratto sarà possibile scegliere se riaccreditare il valore residuo nell’anno successivo oppure se destinarlo al Fondo Mario Negri. In assenza di comunicazione in merito alla destinazione dell’importo welfare residuo lo stesso verrà riaccreditato nel 2026. Analogo trattamento sarà riservato ai crediti welfare non fruiti per gli anni 2026, 2027 e 2028.

E’ stato infine ridotto, per le annualità 2026, 2027 e 2028, il costo di gestione della Piattaforma CFMT che passa dai precedenti 50 euro annui (suddivisi a metà tra azienda e dirigente) a 36 euro annui di cui 18 a carico azienda e 18 a carico dirigente.

 

Garanzia Infortuni Pastore – Nelle more del rinnovo del CCNL, al fine di garantire la continuità delle tutele previste dal CCNL in materia assicurativa, con Federagenti era stato sottoscritto uno specifico accordo il 23 dicembre 2025, con il quale era stato stabilito un adeguamento del contributo a finanziamento della Garanzia Infortuni Pastore, da 410,00 euro annui a 560,00 euro annui, a decorrere dal periodo contributivo relativo al quarto trimestre 2025 corrispondente alla copertura assicurativa dal 1° gennaio al 31 marzo 2026.

Analogamente a quanto previsto per gli altri settori, ma con esclusivo riferimento al suddetto periodo, si convenne la previsione di una franchigia nella misura del 3% fino al grado di invalidità derivante da infortuni extra professionali pari al 10%.

Con il presente accordo, a decorrere dal periodo contributivo relativo al primo trimestre 2026, con scadenza 10 aprile 2026 corrispondente alla copertura assicurativa dal 1° aprile 2026 al 30 giugno 2026, l’adeguamento del contributo viene fissato in 770,00 euro annui, in quanto dal 1° aprile 2026 per questo settore la franchigia non sarà più applicata.

 

PARTE NORMATIVA

Per gli istituti di seguito elencati sono state stabilite le medesime e, oramai, ben note modifiche introdotte negli accordi già sottoscritti per gli altri settori. Rinviamo, quindi, al testo dell’accordo di rinnovo per i dettagli in merito ai seguenti articoli:

  • Contrasto al dumping contrattuale
  • Previdenza complementare, Fondo Mario Negri
  • Agevolazioni contributive
  • Dirigente Temporaneo
  • Invecchiamento attivo
  • Formazione e aggiornamento professionale
  • Politiche attive per la ricollocazione
  • Genitorialità
  • Gravi patologie
  • Pari opportunità e trasparenza retributiva.

 

Si segnala che, ad eccezione degli adeguamenti stabiliti in merito alla contribuzione al Fondo Mario Negri e alla disciplina della Garanzia Infortuni Pastore, che prevedono specifiche decorrenze, le modifiche introdotte con riferimento agli altri istituti decorrono dal 1° aprile 2026.

Scarica qui l’accordo di rinnovo per i dirigenti delle agenzie marittime del 12/3/2026

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