Pratiche indirette Fasdac: cosa cambia dal 2016

Funzionalità e semplificazione di alcune procedure di rimborso

IN QUESTI ANNI IL FONDO E LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI MANAGERITALIA hanno svolto un’intensa attività di monitoraggio sull’applicazione delle norme che disciplinano i rimborsi indiretti. Da questa attività di “ascolto” sono scaturite una serie di proposte volte a semplificare gli adempimenti in capo agli assistiti e a rimuovere gli ostacoli per una più fluida attività di liquidazione. L’auspicio è che le misure adottate portino a una funzionalità complessiva del- le procedure nell’interesse prima- rio degli assistiti e anche del Fondo stesso, tenuto a ben gestire in logica di appropriatezza le risorse che appartengono alla collettività degli iscritti.

Terapie fisiche e riabilitative
Il nomenclatore tariffario è aggiornato e semplificato. Un nuovo modulo al posto dell’autorizzazione sanitaria o del diploma

Dal 1° gennaio 2016 il Fondo aggiorna il nomenclatore tariffario e semplifica il rimborso delle prestazioni fisiche e riabilitative: al posto della documentazione di volta in volta richiesta dalla precedente normativa (autorizzazioni sanitarie, diplomi, titoli abilitanti…) viene introdotto  il  nuovo  modulo P01/R da far compilare alla struttura sanitaria o all’operatore professionale (fisioterapista, osteopata, chiropratico…) che ha effettuato le prestazioni. Il nuovo modulo deve essere utilizzato anche per i documenti di spesa datati 2015.

Perché il nuovo modulo e come compilarlo
Oltre all’obiettivo  di semplificare la procedura di rimborso (l’assenza o la diversità di documentazione da presentare per ciascun profilo professionale coinvolto erano infatti spesso causa di sospensione delle pratiche), il nuovo modulo riporta le diverse tipologie di prestazioni fisioterapiche così come sono ora previste nel nuovo nomenclatore del Fasdac.
Sarà cura della struttura sanitaria o del singolo operatore professionale compilare il modulo nella parte di propria competenza, riconducendo analiticamente le prestazioni eseguite a quelle del nomenclatore del Fondo e specificando per ciascuna di esse le sedute effettuate e il relativo importo. Ciò non solo al fine di evi- tare i numerosi errori interpretati- vi nelle diverse terminologie utilizzate, ma anche per colmare carenze informative in passato motivo di sospensione di una pratica (un “ciclo” di terapia di quante sedute era composto?) e velocizzare quindi la liquidazione del rimborso.
Chi emette il documento di spesa deve inoltre compilare e firmare nell’ultima pagina la “Dichiarazione di responsabilità” relativa al proprio profilo (struttura sanitaria o singolo operatore professionale). Se a effettuare le prestazioni fisioterapiche e riabilitative è stato un medico-chirurgo, è sufficiente che quest’ultimo apponga semplicemente la propria firma.
Con la dichiarazione di responsabilità non è più richiesta la presentazione della fotocopia dell’autorizzazione sanitaria, del diploma o del titolo abilitante dell’operatore.

Dove trovare il nuovo modulo
Il modulo P01/R è facilmente scaricabile dal sito del Fondo (www. fasdac.it) o di Manageritalia (www.manageritalia.it). Può essere consegnato direttamente alla struttura sanitaria presso la quale ci si è rivolti per le cure oppure può essere scaricato dal sito direttamente dalla stessa struttura o dall’operatore professionale al momento della fatturazione.

Come chiedere il rimborso?
Il modulo per le fisioterapie deve essere sempre presentato unita- mente alla richiesta di rimborso per le cure mediche (modulo P01/M), sia nel caso in cui siano presenti le sole spese fisioterapiche sia nel caso in cui il rimborso riguardi altre spese (visite specialistiche, farmaci, accertamenti diagnostici…).

Il rimborso dei ticket
Un’unica modalità di presentazione: la pratica semestrale

Fino ad oggi la normativa prevedeva, come è noto, due diverse modalità di presentazione al rimborso delle spese sostenute per i ticket: una prima nell’ambito di una pratica ordinaria, contenente spese di diversa natura purché relative allo stesso assistito e al medesimo evento di malattia; la seconda nelle pratiche di soli ticket da raccogliere semestralmente in deroga alle regole della soglia minima di spesa di 51,65 euro e dell’unicità dell’evento. Paradossalmente la doppia modalità di presentazione dei ticket, anziché favorire ha generato criticità attuative tali da suggerire una semplificazione della normativa in favore della sola pratica semestrale in quanto preferita dagli assistiti.

Cosa cambia da gennaio 2016?
Le spese relative ai ticket devono essere presentate al rimborso esclusivamente in pratiche di soli ticket e secondo le scadenze previste dalla normativa:
–    entro settembre, cumulando i ticket pagati dall’1/1 al 30/6 dello stesso anno–    entro febbraio, cumulando i ticket pagati dall’1/7 al 31/12 dell’anno precedente.
Per il rimborso è necessario:
1)    compilare correttamente il modulo P01/T;
2)    fotocopia della documentazione di spesa;
3)    allegare quanto sopra al modulo di richiesta di rimborso per le cure mediche P01/M.

Pertanto i ticket non sono rimborsabili se inseriti in altre tipologie di pratiche.
Ricordiamo che per “ticket” si intende la compartecipazione alla spesa per le prestazioni fornite presso il Servizio sanitario nazionale italiano. Qualsiasi spesa sostenuta all’estero deve essere presentata con una richiesta di rimborso ordinaria.

Il rimborso dei farmaci
Sul modulo la data di ogni scontrino

La necessità  di acquisire  agevolmente con modalità automatizzate il momento in cui è stata sostenuta la spesa (data dello scontrino della farmacia) ha imposto una piccola modifica del modulo P01/F da utilizzare per la richiesta di rimborso.
Alla prima pagina che riporta i dati dell’assistito, devono essere allegate tante seconde pagine quanti sono gli scontrini, avendo cura di indicare in alto a destra del modulo la data dello scontrino stesso.
Ricordiamo di applicare negli appositi spazi e nel verso corretto solo le fustelle, riportanti i codici a barre, relative a quello scontrino.

Come chiedere il rimborso dei farmaci?
Il modulo per i farmaci deve  essere presentato unitamente alla richiesta di rimborso per le cure mediche (modulo P01/M) o dentarie (modulo P01/D) contenenti eventuali altre spese – da raccogliere e presentare al rimborso nel noto termine di sei mesi – relative allo stesso assistito e al medesimo evento di malattia. Secondo la normativa generale di rimborso, a tale modulo dovrà essere allegata la documentazione di spesa e sanitaria come la prescrizione medica e la diagnosi.
Per le spese per farmaci sostenute all’estero (Citta del Vaticano, San Marino ecc.) non è necessario presentare il modulo P01/F.

Il rimborso del trattamento ortodontico
Fa fede la data del documento di spesa. Contributo erogabile in più tranche

Come è noto, il Fondo  riconosce per un massimo di tre anni per la stessa persona un contributo di 800 euro l’anno per il trattamento ortodontico, sia mobile sia fisso. Anche in questo caso, al fine di venire incontro alle esigenze operative degli assistiti e rimuovere frequenti motivi di incomprensione che davano luogo a sospensione delle pratiche, la normativa è stata semplificata:
–    il contributo è riconosciuto per un massimo di 800 euro l’anno. A tal fine fanno fede le spese con data fattura 1 gennaio-31 dicembre di ciascun anno;
–    il rimborso può essere riconosciuto anche sulla base di fatture di acconto in più tranche nell’anno nel limite degli 800 euro (in precedenza era invece necessario attendere la fine del trattamento ortodontico);
–    come per la generalità delle pratiche, occorre rispettare il termine di sei mesi per la presentazione dei documenti di spesa all’associazione Manageritalia.

Il rimborso delle cure odontoiatriche
Documentazione diversa in base alla tipologia di prestazione

Insieme al modulo per la richiesta di rimborso (modulo P01/D) il Fondo ha sinora richiesto per alcune prestazioni, in alternativa, la certificazione di conformità, la documentazione radiografica o fotografica dei lavori effettuati. L’esperienza di questi anni ha evidenziato che non sempre la documentazione presentata era idonea a dimostrare i lavori eseguiti, soprattutto in caso di non corrispondenza con quanto indicato dall’odontoiatra nel modulo. Di qui la necessità da parte del Fondo di sospendere le pratiche e di richiedere agli assistiti una documentazione aggiuntiva più probante con inevitabile allungamento dei tempi di liquidazione.
Dal 1° gennaio 2016 il modulo per la richiesta di rimborso è stato aggiornato: il tipo di documentazione da presentare (certificazione di conformità, documentazione radiografica o fotografica) è ora indicato univocamente per ciascuna prestazione. Ad esempio, per la prestazione “381-Incappucciamento diretto della polpa” è richiesta la sola fotocopia delle radiografie o stampa delle immagini contenute su supporto digitale mentre per la prestazione “51-Perno moncone fuso endocanalare a elemento…” è richiesto il solo certificato di conformità dei dispositivi dentali (in precedenza la scelta del tipo di documentazione per quel- le stesse prestazioni era rimessa all’odontoiatra).
Ai fini della richiesta di rimborso è quindi importante che ciascun assistito richieda al proprio dentista la documentazione indicata nel modulo P01/D in  corrispondenza di ciascun lavoro effettuato e la presenti all’associazione Manageritalia secondo le indicazioni riportate nel modulo.

Prestazioni professionali sanitarie
Il nomenclatore tariffario è aggiornato e semplificato. Un nuovo modulo al posto dell’autorizzazione sanitaria o del diploma

Si tratta delle prestazioni rese da particolari operatori professionali quali l’infermiere, il logopedista, il podologo, l’ostetrica, … Analogamente a quanto è stato illustrato sopra per le terapie fisiche e riabilitative, il Fondo ha aggiornato e semplificato il nomenclatore tariffario ed è stato introdotto un nuovo modulo P01/S per la richiesta di rimborso in sostituzione delle autorizzazioni sanitarie o dei diplomi o titoli abilitanti precedentemente richiesti.
Operativamente valgono le medesime indicazioni fornite sopra per le terapie fisiche e riabilitative.

Visita medica con prestazioni specialistiche
A fatturare è il medico: non è più richiesta la prescrizione medica e la diagnosi

Accade di frequente che la visita medica sia contestualmente accompagnata da un accertamento diagnostico eseguito dallo stesso specialista (ad esempio, visita car- diologica + ECG; visita ginecologica + pap test; …).
Nel caso in cui la fattura sia rilasciata dal medico, il Fondo non richiede più la prescrizione e la diagnosi. Diversamente (la fattura è emessa dalla struttura sanitaria) occorre la prescrizione e la diagnosi.

Revisione di un rimborso
90 giorni per chiedere motivatamente la revisione

Per dare certezza agli iscritti e al Fondo circa i tempi per poter con- testare il rimborso o la reiezione di una pratica, è stato introdotto il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di revisione. I 90 giorni decorrono dalla data della comunicazione. È necessario che la richiesta di revisione sia presentata all’associazione Manageritalia e sia dettagliatamente motivata.

Ricoveri riabilitativi
Il nomenclatore si arricchisce di un nuovo livello di assistenza

L’attenzione del Fondo a erogare prestazioni appropriate ha suggerito l’inserimento di questo nuovo livello di assistenza. Si tratta di quel particolare tipo di ricovero con finalità riabilitative necessario dopo il superamento della fase acuta, quale un ictus o un intervento ortopedico. Rispetto a quello ordinario, il ricovero riabilitativo ha una minore intensità di cura, concentrandosi sulle prestazioni specifiche volte al recupero dello stato di salute.

Le altre misure (in sintesi)
Dirigenti “over 85” – possono presentare le richieste di rimborso in deroga alla regola generale dell’unicità dell’evento di malattia.
Visite psichiatriche – il numero di visite ammesse è portato da 3 a 6 l’anno, fermo restando la misura del rimborso di 90 euro (senza applicazione della detrazione fissa di 51,65 euro). La prescrizione e la diagnosi devono essere presentate una sola volta l’anno (in precedenza erano richieste in ogni pratica).
Psicoterapie – il numero di sedute ammesse è portato da 50 a 70 l’anno, fermo restando la misura del rimborso di 35 euro (senza applicazione della detrazione fissa di 51,65 euro).
Accertamenti diagnostici in degenza – la richiesta di rimborso deve essere accompagnata dal dettaglio degli accertamenti diagnostici effettuati dalla struttura sanitaria durante il ricovero.

IMPORTANTE
Tutta la documentazione inviata non sarà conservata dal Fondo dopo la sua lavorazione. Si raccomanda, pertanto, di trasmetterla soltanto in fotocopia.

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