A seguito dell’emergenza coronavirus, il Fasdac sta operando esclusivamente in modalità smart working.
Per i rimborsi in forma indiretta potrebbe verificarsi un rallentamento del processo di liquidazione. Nessun impatto è invece previsto per le prestazioni in convenzione.
INFORMAZIONI, ASSISTENZA E CONSULENZA SU PRESTAZIONI E NORMATIVA FASDAC
Come sempre e più di sempre le Associazioni territoriali sono a disposizione, oggi solo a distanza, per assistenza, informazioni e consulenza sulle prestazioni, sulla normativa Fasdac e sull’inoltro al Fondo delle pratiche indirette. E’ inoltre attivo da giorni un ulteriore supporto informativo sul Fasdac tramite il sito AskMit.
MISURE ADOTTATE
Il Fondo ha adottato le seguenti misure volte a favorire gli iscritti negli adempimenti ordinari:
Prestazioni
a) Proroga termini presentazione pratiche indirette:
– le pratiche di soli ticket (scadenza originaria nel mese di febbraio) possono essere presentate entro il 31 maggio 2020– le pratiche “ordinarie” aventi scadenza di presentazione nel periodo 1/2 – 31/5/2020 possono essere presentate 60 giorni oltre il termine naturale di 6 mesi prescritto.
b) Sospensione termini reiezione pratiche sospese
– Sono sospesi i termini di reiezione delle pratiche sospese.
Contributi
Sono sospese le attività di recupero dei crediti contributivi limitatamente alle fasi di sollecito e decreto ingiuntivo.
Tali misure potranno essere riviste alla luce di eventuali nuovi provvedimenti governativi.
PRESTAZIONI CORRELATE AL CORONAVIRUS
Le attuali disposizioni del Governo dispongono che la gestione di tutte le prestazioni correlate al coronavirus siano eseguite dal Servizio Sanitario Nazionale (medico di base, ospedali pubblici…) in quanto attinenti all’igiene pubblica.
Anche i test di laboratorio attestanti o meno la presenza del virus nei tamponi faringei, possono essere eseguiti solo in regime pubblico.
Il Fasdac non può quindi erogare alcuna prestazione sia in forma indiretta che diretta.
Anche dispositivi medici come mascherine, garze e liquidi igienizzanti non sono rimborsabili poiché non rientrano nei livelli di assistenza del Fondo.
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