Dirigente, la rivista di Manageritalia aprile 2026 – Rubrica Lettere
BUONGIORNO, AVREI BISOGNO DI CHIARIMENTI IN MERITO AI FAMILIARI, POSSIBILI BENEFICIARI DEL CREDITO WELFARE CONTRATTUALE. IN PARTICOLARE, VORREI SAPERE SE POSSO UTILIZZARE IL CREDITO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI ASSISTENZA A MIA MADRE DISABILE.
Da circa un anno assistiamo a un susseguirsi di interventi normativi che hanno modificato, anche con effetto retroattivo, la definizione di familiare beneficiario di servizi di welfare aziendale o contrattuale.
La legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 11) aveva escluso i familiari indicati all’art. 433 del codice civile che comprende i genitori (ma anche, in loro mancanza, gli ascendenti e gli adottanti), i generi e le nuore, i suoceri e le suocere, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, ma aveva al contempo inserito un riferimento agli ascendenti, facendo così rientrare i genitori, come anche i nonni, nell’elenco dei possibili beneficiari, senza previsione di alcuna ulteriore condizione.
Successivamente, però, è intervenuto il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, entrato in vigore il 20 dicembre 2025, che, con effetto dal 1° gennaio 2025, ha riscritto il comma 4-ter dell’art. 12 del Tuir, a cui si fa riferimento per individuare i familiari beneficiari di servizi di welfare.
La norma ha reintrodotto i familiari indicati all’art. 433 del codice civile, ma prevedendo, nel contempo, la sussistenza di una delle seguenti condizioni: che siano conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Questa seconda condizione si riferisce al versamento volontario di somme per il mantenimento di familiari non conviventi.
Nel fare rientrare gli altri familiari esclusi dalla legge di bilancio per il 2025, è stata quindi introdotta una modifica peggiorativa con riferimento ai genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi) e agli adottanti.
Pertanto, se non interverranno altre modifiche normative, attualmente, i beneficiari per cui non è richiesto il requisito della convivenza sono il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (inclusi i partner delle unioni civili ex legge 76/2016), i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati. La convivenza deve invece sussistere per i figli del coniuge deceduto.
Non è inoltre, in genere, necessario che i suddetti familiari siano fiscalmente a carico del lavoratore, a meno che la tipologia specifica di servizio non lo preveda, come avviene ad esempio
per il rimborso degli abbonamenti per il trasporto pubblico.
Nello spazio dedicato alla Piattaforma Welfare Dirigenti Terziario sul sito internet di Cfmt è stato inserito un aggiornamento della normativa fin qui illustrata (CLICCA QUI per consultare l’aggiornamento).
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