Ccnl Dirigenti: focus sulla malattia

Dal 21 luglio 2016 attive le nuove norme sul periodo di comporto di malattia

Il rinnovo del contratto dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi ha introdotto una serie di novità. Quelle intervenute in caso di malattia, per chi si trovava in questo stato in quel momento, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2016.

L’accordo di rinnovo sottoscritto del ccnl ha modificato i termini relativi al periodo di comporto di malattia, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a mantenere in essere il rapporto di lavoro e a corrispondere al dirigente l’intera retribuzione.

Innanzitutto, si è stabilito di introdurre il calcolo in giorni, piuttosto che in mesi, in analogia con quanto già previsto nel ccnl dei dipendenti, e si è specificato che la verifica del superamento del periodo di comporto debba essere effettuata sull’anno solare, cioè andando a ritroso di 365 giorni rispetto all’ultimo evento morboso.

Dal 21 luglio 2016 il periodo di comporto ordinario è di 240 giorni, corrispondenti ad 8 mesi, mentre la precedente formulazione del ccnl prevedeva un periodo di 12 mesi.  Tuttavia, i 240 giorni possono essere prolungati – in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita – fino ad ulteriori 180 giorni, estendendo la precedente tutela fino ad arrivare ad un periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro con corresponsione dell’intera retribuzione di 14 mesi.

Per usufruire del prolungamento del periodo di comporto, è necessario che il dirigente invii specifica richiesta al datore di lavoro, con raccomandata A/R, firmando una espressa accettazione delle condizioni stabilite all’articolo 18bis del ccnl, con riferimento all’obbligo di presentare periodicamente documentazione medica rilasciata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale.

Le altre previsioni contenute nella disciplina della malattia non sono state modificate, pertanto permane il diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, fino ad un massimo di 6 mesi, se al termine del periodo di comporto (ordinario o prolungato) dovesse perdurare lo stato di malattia.
Sono inoltre confermate le tutele previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto (o al termine dell’eventuale periodo di aspettativa), ovvero il diritto a ricevere un indennità pari a quella prevista per il preavviso in caso di licenziamento, sia se la cessazione avviene su iniziativa del datore di lavoro (licenziamento), sia nel caso sia il dirigente a dare le dimissioni.

Infine, nessuna modifica è stata apportata alle disposizioni relative all’invalidità temporanea intervenuta a seguito di infortunio per cause di servizio.  In questo caso, la conservazione del posto di lavoro viene garantita dal contratto fino ad accertata guarigione o fino a quando non sia certificata una invalidità permanente totale o parziale.  Per la corresponsione della normale retribuzione è inoltre confermato il periodo massimo di 30 mesi dal giorno in cui si è verificato l’infortunio.
Le modifiche sin qui illustrate entrano in vigore dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo, con riferimento agli eventi di malattia che interverranno da tale data in avanti, mentre per chi si trovava in malattia al momento della sottoscrizione dell’accordo, le nuove previsioni si applicano a decorrere dal 15 settembre 2016.

Pertanto, si raccomanda a coloro che alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo si trovavano in situazione di malattia e sono prossimi o hanno superato i 240 giorni di periodo di comporto, di contattare tempestivamente le proprie Associazioni territoriali per ricevere la necessaria consulenza, ai fini dell’eventuale richiesta di prolungamento delle tutele per malattia.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca