Modello 730/2017

La dichiarazione precompilata avrebbe dovuto risolvere gran parte dei problemi ai cittadini ma, a tre anni dal debutto, cosa è successo e quali sono le novità?

IL 2017 È IL TERZO ANNO dal debutto del modello 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.
Anche quest’anno la dichiarazione sarà messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati sul sito www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 15 aprile. Le modalità di accesso sono invariate ed è necessario essere in possesso di pin e password per accedere all’area riservata di Fisconline sul sito dell’Agenzia. In questi tre anni l’amministrazione finanziaria ha gestito centinaia di milioni di dati che sono destinati a crescere ulteriormente quest’anno a seguito del coinvolgimento di nuove categorie di soggetti.

Cosa c’è nella dichiarazione precompilata
Nel 730 precompilato troveremo i redditi percepiti nel 2016, i dati relativi ai familiari a carico risultanti dalla Certificazione Unica (modello CU) e alcuni oneri detraibili e deducibili. In riferimento a questi ultimi ci saranno le spese sanitarie, gli interessi passivi corrisposti su mutui, i premi per le assicurazioni sulla vita e i casi di non autosufficienza, i contributi previdenziali e assistenziali e per previdenza complementare, i versamenti per gli addetti ai servizi domestici, le spese universitarie e le spese funebri.

Cosa possiamo inserire
È stato ampliato il numero di informazioni da trasmettere per l’inserimento nella precompilata e anche la categoria dei soggetti che dovranno trasmettere i dati. In riferimento alle spese sanitarie i dati dovranno essere inviati anche dalle strutture sanitarie non accreditate al servizio sanitario nazionale, dalle parafarmacie, dagli iscritti all’Albo degli psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e dagli ottici. Tra le new entry ci saranno anche le spese veterinarie e le spese di ristrutturazione condominiali così come comunicate all’Agenzia dai rispettivi amministratori. Al contrario saranno contenute nel solo prospetto informativo le spese sostenute autonomamente per la propria abitazione relative a interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e bonus arredi. Per queste ultime sarà necessario verificarle e inserirle in dichiarazione.
In apparenza la dichiarazione sembrerebbe completa ma manca ancora una notevole mole di dati come, ad esempio, le spese di istruzione e le spese per asilo nido sostenute per i figli, le erogazioni liberali e le detrazioni per gli inquilini. Per avere un quadro più chiaro della situazione è utile analizzare alcuni dati relativi ai modelli 730 presentati lo scorso anno.

Criticità ed elementi da verificare
Il Sole 24 Ore, in un articolo dello scorso agosto, ha evidenziato che il 730 nel 2016 ha registrato oltre il 90% di modifiche nel quadro “E” riservato agli oneri detraibili e deducibili. Per quanto riguarda le spese sanitarie, solo nel 6,8% dei casi l’importo è stato accettato così come inserito dall’Agenzia delle Entrate. Nel quadro dei fabbricati le correzioni nel 730/2016 si sono attestate intorno al 57,9%, mentre il quadro “C”, relativo ai redditi di lavoro dipendente e pensione che non avrebbe dovuto avere variazioni, ha registrato modifiche nel 15,3% dei casi. È evidente che con i nuovi dati che saranno inseriti nel 730/2017 precompilato il trend dovrebbe migliorare, ma le modifiche che dovranno essere fatte saranno ancora moltissime. Vediamo quali sono le principali criticità ed elementi da verificare.

■ i codici fiscali e le percentuali di carico dei familiari sono da controllare attentamente in quanto vengono rilevate dalla Certificazione Unica (modello CU) trasmessa dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico e, in alcuni casi, sono inesatte o incomplete;

■ per i titolari di più modelli CU con molta probabilità i giorni di lavoro non saranno inseriti dall’Agenzia nel 730 precompilato, con la conseguenza che, se non si provvederà autonomamente, non si potrà beneficiare delle detrazioni d’imposta a cui si ha diritto con maggiori imposte che possono arrivare a oltre 1.000 euro;

■ per il quadro dei fabbricati va sempre accertato se gli importi presenti siano corretti e in caso di variazioni nel corso del 2016 vanno sempre aggiornati;

■ per le spese intestate ai familiari fiscalmente a carico (ad esempio al figlio) la ripartizione viene effettuata dall’Agenzia sulla base delle risultanze della CU2017, ma se sono state sostenute al 100% da uno solo dei genitori andranno inserite da quest’ultimo per intero;

■ per le spese sanitarie andranno verificate quelle mancanti in quanto ci sono ancora diverse categorie di soggetti non obbligati a comunicarle (ad esempio i fisioterapisti o le parafarmacie e gli ottici che operano in strutture quali ipermercati o supermercati). Inoltre, vista la mole dei dati da dichiarare e le informazioni dettagliate che richiede l’Agenzia, gli addetti ai lavori temono che le criticità e i margini di errore possano essere elevati;

■ per le spese di ristrutturazione, di riqualificazione energetica e bonus mobili, sostenute sulla propria abitazione, si dovranno verificare i presupposti e inserirli nel modello 730 in quanto l’Agenzia evidenzia i bonifici nel separato Prospetto informativo e non nella dichiarazione;

■ per le spese di ristrutturazione condominiali, in molti casi già presenti nel precompilato dell’Agenzia, dovrà essere verificata l’esatta attribuzione. Ad esempio, in caso di locazione, se sono state sostenute dal proprietario va verificato che non siano state imputate all’inquilino o viceversa.

Spese mediche rimborsate
Un’attenzione particolare dovrà essere prestata dai lavoratori dipendenti e pensionati a cui vengono rimborsate in tutto o in parte le spese mediche a fronte dei contributi di assistenza sanitaria versati dal proprio datore di lavoro, ente pensionistico o anche autonomamente. In questi casi tutte le spese che le Casse o i Fondi di assistenza sanitaria hanno rimborsato nel 2016, in riferimento a spese sostenute nel 2015, saranno automaticamente riportate dall’Agenzia delle Entrate nel quadro “D” del modello 730 precompilato, tra i redditi soggetti a tassazione separata, e sconteranno le imposte nella misura del 20%. Sarà onere del dichiarante verificare se le spese rimborsate nel 2016 sono state effettivamente portate in detrazione nell’anno d’imposta 2015 e farsi carico di eliminarle dalla dichiarazione se non vorrà pagare imposte non dovute.

Precompilato: un percorso a ostacoli
Il modello 730 era nato quale strumento a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati per poter effettuare in maniera semplificata la propria dichiarazione. La normativa però è alquanto complessa e bisogna orientarsi in un labirinto di diverse tipologie di detrazioni per ognuna delle quali sussistono diversi adempimenti preventivi e numerosi requisiti da verificare.
Basti pensare che lo scorso anno, con le modifiche apportate all’art. 15, comma 1, lett. e-bis del Tuir, è stata introdotta la possibilità per i genitori di detrarre le spese sostenute per i propri figli per la scuola materna, elementare, media e superiore. In apparenza tutto semplice, ma per comprendere quali tipologie di spesa potevano essere inserite nella dichiarazione, oltre le istruzioni ministeriali, bisognava anche conoscere i chiarimenti forniti da due circolari dell’Agenzia delle Entrate (n. 3 e 18/2016) e da una Risoluzione (n. 68/2016).
Saranno molto pochi i casi in cui il 730 precompilato dell’Agenzia, potrà essere inviato senza effettuare alcuna modifica e per quelli che provvederanno autonomamente, in caso di modifiche o integrazioni, perderanno il beneficio dell’esclusione dei controlli e delle verifiche preventive dell’Agenzia con il rischio di dover pagare le maggiori imposte, sanzioni e interessi in caso di errore oppure, al contrario, di dover pagare imposte non dovute.
Secondo le previsioni iniziali i contribuenti che avrebbero dovuto utilizzare il 730 precompilato dell’Agenzia autonomamente sarebbero stati 3,06 milioni nel 2015, 6,12 milioni nel 2016 e 12,24 milioni nel 2017.
I dati ufficiali parlano di 1,4 milioni di dichiarazioni trasmesse autonomamente dai contribuenti nel 2015 e 1,9 milioni nel 2016. Il dato che più fa riflettere è che nel 2015 i Caf hanno trasmesso 17,37 milioni di dichiarazioni e nel 2016, quando il precompilato dell’Agenzia era più completo, il trend anziché registrare una flessione ha segnato un incremento attestandosi a 17,52 milioni di modelli trasmessi.
È evidente che il 730 precompilato dell’Agenzia, nell’attuale contesto normativo, con una fiscalità alquanto complessa non consente di risolvere i problemi ai contribuenti così come si era pensato inizialmente.

Cosa fare allora?
Fintanto che la fiscalità non sarà semplificata dal legislatore, visti anche gli attuali dati a disposizione, è evidente che l’unica alternativa valida è continuare a rivolgersi a un Caf per elaborare la propria dichiarazione dei redditi e avere certezza che siano correttamente inserite tutte le detrazioni o deduzioni fiscali a cui abbiamo diritto. Ma il vantaggio maggiore sarà che il Caf apporrà il Visto di conformità sul modello 730 con la conseguenza che, sui dati certificati, non saremo più raggiunti da alcun avviso di accertamento o richiesta di documentazione da parte dell’Agenzia. Sarà il Caf a essere chiamato in causa per eventuali errori commessi nei dati certificati dal Visto di conformità con l’onere di dover provvedere al pagamento delle maggiori imposte, sanzioni e interessi all’amministrazione finanziaria.
Chi si rivolge a un Caf, o a un professionista abilitato, deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 in busta chiusa che riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef.
È necessario sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. I principali documenti da esibire sono la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano i redditi percepiti e le ritenute subite, gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute, gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

La tassazione agevolata per i premi di risultato. In seguito all’intervento normativo operato dalla legge di stabilità, dal 2016 l’agevolazione è stata messa a regime, con un tetto di accesso a 50mila euro di redditi da lavoro dipendente nell’anno precedente e un limite di premi assoggettabili alla tassazione sostitutiva fissato a 2mila euro lordi (è elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali pari al 10%.
Il regime speciale destinato ai lavoratori rimpatriati. Si tratta degli incentivi previsti per il trasferimento in Italia di lavoratori dall’estero: il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%.
Le agevolazioni previste dalla legge “dopo di noi”. La legge 112/2016, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, ha innalzato da 530 a 750 euro l’importo dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, per i quali è possibile fruire della detrazione del 19%.
Inoltre, è deducibile il 20% delle erogazioni liberali non superiori a 100mila euro, a favore di trust o fondi speciali.
Lo School bonus a partire dal 2016. Si tratta del credito d’imposta per le erogazioni liberali, fino a 100mila euro, effettuate a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione. Il bonus è pari al 65% delle somme elargite, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
La proroga delle agevolazioni per i lavori in casa. Prorogata per il 2016 la misura maggiorata del “bonus ristrutturazioni”: lo sconto è pari al 50% delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 96mila euro.
Confermato anche il “bonus mobili”, che vale il 50% delle spese sostenute, fino a un tetto di 10mila euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio. Anche la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica è confermata nella misura maggiorata del 65%.
L’arredo delle abitazioni delle giovani coppie. Si tratta dell’incentivo a favore delle giovani coppie per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro abitazione principale: la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute nel 2016, fino a un tetto di 16mila euro. L’agevolazione riguarda giovani coppie, sposate o conviventi di fatto da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale.
I canoni di leasing per l’abitazione principale. La novità, in vigore dal 2016, è relativa all’introduzione di una detrazione Irpef del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.
L’Iva per l’acquisto di abitazioni “energetiche”. Sconto fiscale per le persone fisiche che, nel 2016, hanno comprato dall’impresa costruttrice un’abitazione di classe energetica A o B. È prevista la detrazione dall’Irpef lorda del 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto. Il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti.
I dispositivi multimediali per il controllo da remoto. Si tratta della detrazione del 65% delle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle abitazioni.
Il bonus per i sistemi di videosorveglianza. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali.
Utilizzo dei crediti che risultano da dichiarazioni integrative di anni precedenti. Da quest’anno è possibile indicare nel modello 730 l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo.

Consulta l’elenco delle principali novità contenute nel 730/2016 e i documenti da presentare

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