Fondo Nuove Competenze e credito d’imposta

Buono l’accesso al Fondo da parte delle aziende, tra le quali anche tante pmi. C’è ancora spazio per cogliere l’opportunità

È di qualche giorno fa la comunicazione del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e dell’Anpal dei primi numeri dei lavoratori e imprese interessati al Fondo nuovo competenze per la riqualificazione professionale (di seguito, “Fondo nuove competenze”), a poco più di un mese dall’avvio. Sino ad ora 19 aziende hanno chiesto 4,3 milioni di ore di formazione, per un totale di 47mila dipendenti coinvolti. Il 43% delle aziende che hanno attivato il Fondo nuove competenze ha meno di 50 dipendenti e il 62% fino a 150 dipendenti, quindi tante pmi.

Ricordiamo che la misura, introdotta dall’art. 88 del decreto Rilancio, mette a disposizione 730 milioni di euro, di cui 430 nel solo 2020. Per accedere a questa prima tranche è necessario che il datore, entro il 31 dicembre 2020 (ma potranno esserci proroghe), stipuli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, stabilendo che parte dello stesso sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Un supporto per i manager associati a Manageritalia e le loro aziende

Per facilitare i manager associati e le loro aziende a cogliere questa opportunità, lo scorso 4 dicembre Manageritalia ha sottoscritto un’apposita convenzione con Adapt che prevede l’assistenza di loro collaboratori ed esperti per svolgere attività di assistenza tecnico-giuridica, progettazione e formazione, collegata all’utilizzo di questi fondi, per: 

a. attuare nei singoli contesti aziendali dell’accordo quadro sottoscritto da Confcommercio (e le altre controparti contrattuali) e Manageritalia la presentazione dell’istanza di contributo presso Anpal per l’accesso ai finanziamenti del Fondo Nuove Competenze;

b. redigere progetti formativi per lo sviluppo delle competenze, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020 e la prodromica attività di individuazione del fabbisogno professionale dei lavoratori coinvolti; 
c. erogare formazione nell’ambito delle attività formative previste dal Progetto formativo per lo sviluppo delle competenze; 
d. attestare l’apprendimento dei lavoratori coinvolti nelle azioni formative. 

Le aziende che stipuleranno un accordo collettivo aziendale hanno diritto ad accedere alle prestazioni di Adapt, secondo gli importi definiti a esclusivo favore e vantaggio dei datori di lavoro che concludano l’accordo collettivo con Manageritalia, con uno sconto del 20% sui prezzi normalmente offerti.


Il credito d’imposta 

A rendere ancora più ghiotta la misura ci ha pensato il disegno di legge di Bilancio 2021, attualmente in discussione alla Camera, al cui interno è prevista una specifica disposizione finalizzata non solo alla proroga del credito d’imposta in formazione 4.0 fino alla fine del 2022, ma che amplia l’elenco delle spese ammissibili. 

Istituito dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 46 a 56 della legge n. 205/2017) e prorogato, con alcune novità, al 2020 dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019, art. 1, commi 210-217), il beneficio spetta per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze relative a big data e analisi dei dati, cloud, fog-computing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Inoltre, la norma in esame non richiede che l’investimento in formazione debba essere accompagnato/giustificato da investimenti in beni materiali e/o immateriali, riconoscendo quali soggetti beneficiari tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, qualsiasi sia la natura giuridica e il regime fiscale adottato, escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale e in stato interdittivo.

Il credito d’imposta riconosciuto per la formazione 4.0 è quantificato in funzione della dimensione aziendale ed è pari al:

– 50% delle spese ammissibili nei confronti delle piccole imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro; 
– 40% delle spese ammissibili nei confronti delle medie imprese, nel limite massimo annuale di 250.000 euro; 
– 30% delle spese ammissibili nei confronti delle grandi imprese, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il credito è pari al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati.

Infine, si segnala come la previgente normativa ammetteva al beneficio esclusivamente il costo orario delle ore impiegate dal dipendente nell’attività formativa.

La norma in esame, invece, amplia per il prossimo biennio i costi ammissibili, ricomprendendo le spese dei formatori per le ore di partecipazione alla formazione; i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto; l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.


Per maggiori informazioni scrivere a formazione@adapt.it 

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