La seconda parte del ccnl è dedicata al trattamento economico.
Le voci retributive previste, da corrispondersi per 14 mensilità, a prescindere da eventuali importi individuali concordati direttamente tra l'azienda e il dipendente, sono:
Minimo contrattuale mensile (art. 6)
Dal 1° luglio 2004, il minimo contrattuale mensile per i dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 1997 passa dai precedenti € 2.213,53 a €2.214,00 lordi, mentre per i dirigenti assunti o nominati prima di tale data, il minimo mensile viene arrotondato in €2.780,00 lordi rispetto ai precedenti € 2.779,05.Con gli accordi del 31 luglio 2007 e del 31 marzo 2010, si è stabilito di fissare una soglia minima superiore a quella stabilita dall’articolo 6 del ccnl 6 aprile 2005, con riferimento ai dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 2007 in avanti. Pertanto, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione mensile del dirigente non potrà essere inferiore a 2.320,00 euro, dal 1° gennaio 2008 a 2.450,00 euro, dal 1° gennaio 2010 a 2.700,00 euro, e dal 1° gennaio 2011 a 3.000,00 euro, dal 1° gennaio 2013 a 3.500,00 euro e dal 1° gennaio 2017 a 3.800,00 euro.
Scatti di anzianità (art. 9)
L'istituto degli scatti di anzianità è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2000.I dirigenti in servizio al 23 dicembre 1999, data di stipula dell'accordo abrogativo, oltre naturalmente a mantenere quanto maturato a tale titolo, si vedranno corrispondere nel corso del biennio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001, dal momento della maturazione di quello che sarebbe stato lo scatto di anzianità, un importo pari a L. 340.000 (175,60 €) mensili lorde, corrispondenti a due scatti (importo ridotto a L. 170.000 - 87,80 € - per i dirigenti che avrebbero maturato nel biennio il decimo scatto di anzianità). Tali importi non potranno essere assorbiti da alcuna voce retributiva.
Elemento di maggiorazione (art. 8)
Si tratta di un elemento della retribuzione che per questo settore, a differenza di altri, veniva determinato in cifra fissa, fino a raggiungere nel gennaio 1996 l'importo massimo di L. 600.000 (309,87 €) mensili lorde. Questa voce retributiva è stata abrogata con decorrenza 1° maggio 1996 ed è quindi presente unicamente nelle retribuzioni dei dirigenti in forza anteriormente a tale data.
Superminimo contrattuale (art. 7)
Gli accordi del 6 giugno 1997, 23 dicembre 1999, 20 settembre 2001, 16 aprile 2004, 6 aprile 2005 e 31 luglio 2007 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile, ma vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina.
Per il biennio 1997/1998, in via sperimentale, si è stabilito di calcolare gli aumenti contrattuali "ad personam", rivalutando le retribuzioni effettivamente percepite al 31 dicembre 1994 (o alla data di assunzione, se successiva) in base alle seguenti percentuali:
Con l'accordo di rinnovo del 23 dicembre 1999 si è deciso di tornare alla più tradizionale formula dell'aumento retributivo in cifra fissa, riconoscendo ai dirigenti in forza i seguenti incrementi retributivi:
dal 1° gennaio 2000 | L. 200.000 (103,29 €) lorde mensili |
dal 1° luglio 2000 | L. 300.000 (154,94 €) lorde mensili |
Gli accordi di rinnovo del 20 settembre 2001, 16 aprile 2004, 6 aprile 2005, 31 luglio 2007 e 31 marzo 2010 prevedono nuovamente aumenti retributivi calcolati in percentuale, ossia :
UNA TANTUM
Ai dirigenti in forza alla data di stipula degli accordi del 3 dicembre 2012 e del 10 novembre 2016 saranno corrisposti i seguenti importi, non utili ai fini del TFR e di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o indennità sostitutiva:
Importo lordo | Data corresponsione | Periodo di riferimento |
1.000,00 euro | Dicembre 2012 | 01.01.2012 / 30.11.2012 |
1.400,00 euro | Dicembre 2013 | 01.12.2012 / 31.12.2013 |
1.700,00 euro | Marzo 2017 | 01.01.2015 / 31.12.2015 |
1.800,00 euro | Marzo 2018 | 01.01.2016 / 31.12.2016 |