La seconda parte del ccnl è dedicata al trattamento economico.
Le voci retributive previste, da corrispondersi per 14 mensilità, a prescindere da eventuali importi individuali concordati direttamente tra l'azienda e il dipendente, sono:
Minimo contrattuale mensile (art. 5)
Dal 1° luglio 2004 il minimo contrattuale mensile passa dai precedenti € 2.220,76 lordi a € 2.221,00 lordi per i dirigenti assunti o nominati dal 1° dicembre 1997 e dai precedenti € 3.063,11 lordi a € 3.064,00 lordi per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data. Per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 19 ottobre 2007 la retribuzione minima mensile “di ingresso” non potrà essere inferiore a € 2.320,00 nel 2007 ed a euro 2.450,00 nel 2008, mentre per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 6 ottobre 2010, non potrà essere inferiore a 2.700,00 euro mensili lordi per il 2010, e a 3.000,00 euro mensili lordi a decorrere dal 1° gennaio 2011 e a 3.500,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Scatti di anzianità (art. 6)
L'istituto degli scatti di anzianità è stato abrogato a decorrere dal 1° febbraio 2000. I dirigenti in servizio al 1° febbraio 2000, data di stipula dell'accordo abrogativo, oltre naturalmente a mantenere quanto maturato a tale titolo, si vedranno corrispondere nel corso del biennio (dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2002), dal momento della maturazione di quello che sarebbe stato lo scatto di anzianità, un importo pari a L. 540.000 (278,89 €) mensili lorde, corrispondenti a due scatti (importo ridotto a L. 270.000 (139,44 €) per i dirigenti che avrebbero maturato nel biennio l'ultimo scatto di anzianità). Tali importi non potranno essere assorbiti da alcuna voce retributiva.
Elemento di maggiorazione (art. 7)
Si tratta di un elemento della retribuzione che veniva determinato in percentuale sugli elementi della retribuzione individuale di fatto considerati utili ai fini del tfr, applicando aliquote diverse a seconda dell'anzianità di servizio del dirigente. Con decorrenza 31 dicembre 1995 si è stabilito di congelare in cifra fissa quanto maturato a tale titolo. I dirigenti assunti o nominati successivamente alla data del 1° settembre 1995 non percepiscono questo elemento di maggiorazione.
Superminimo contrattuale (art. 2 all. A)
Gli accordi economici del 3 dicembre 1997, del 1° febbraio 2000, del 20 novembre 2001, del 29 giugno 2004, del 19 ottobre 2007, del 6 ottobre 2010 e del 23 dicembre 2016 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina.
Gli importi relativi sono:
dal 1° dicembre 1997 | L. 300.000 (154,94 €) lorde mensili |
dal 1° aprile 1998 | L. 200.000 (103,29 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 2000 | L. 200.000 (103,29 €) lorde mensili |
dal 1° luglio 2000 | L. 400.000 (206,58 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 2001 | L. 250.000 (129,11 €) lorde mensili |
dal 1° gennaio 2002 | L. 300.000 (154,94 €) lorde mensili |
dal 1° luglio 2004 | € 275,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2005 | € 125,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2006 | € 120,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2007 | € 150,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2008 | € 150,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2010 | € 100,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2011 | € 150,00 lorde mensili |
dal 1° luglio 2017 | € 80,00 lorde mensili |
dal 1° gennaio 2018 | € 100,00 lorde mensili |
dal 1° dicembre 2018 | € 170,00 lorde mensili |
Nella seguente tabella riepiloghiamo gli importi dovuti a titolo di superminimo contrattuale per gli anni 2011-2018:
Data nomina dirigente | Superminimo contrattuale | |||
dal | al | dal 1°/07/2017 | dal 1°/01/2018 | dal 1°/12/2018 |
31/11/97 | 2.002,15 | 2.102,15 | 2.272,15 | |
01/12/97 | 30/03/98 | 1.847,22 | 1.947,22 | 2.117,22 |
01/04/98 | 01/02/00 | 1.743,93 | 1.843,93 | 2.013,93 |
02/02/00 | 30/06/00 | 1.640,63 | 1.740,63 | 1.910,63 |
01/07/00 | 31/12/00 | 1.434,05 | 1.534,05 | 1.704,05 |
01/01/01 | 31/12/01 | 1.304,94 | 1.404,94 | 1.574,94 |
01/01/02 | 29/06/04 | 1.150,00 | 1.250,00 | 1.420,00 |
30/06/04 | 31/12/04 | 875,00 | 975,00 | 1.145,00 |
01/01/05 | 31/12/05 | 750,00 | 850,00 | 1.020,00 |
01/01/06 | 19/10/07 | 630,00 | 730,00 | 900,00 |
20/10/07 | 31/12/07 | 480,00 | 580,00 | 750,00 |
01/01/08 | 06/10/10 | 330,00 | 430,00 | 600,00 |
07/10/10 | 31/12/10 | 230,00 | 330,00 | 500,00 |
01/01/11 | --- | 80,00 | 180,00 | 350,00 |
Indennità di funzione (art. 4 all. A)
Elemento previsto per i dirigenti a cui è affidata l'intera gestione dell'azienda. Tale indennità, attualmente pari a L. 300.000 (154,94 €) mensili lorde, è una voce retribuita da considerare utile ai fini del tfr.
UNA TANTUM (tassazione separata, no utile TFR):
ago. 2004: 2.275,00 euro lorde con riferimento al periodo 1°/01-31/12/2003
gen. 2011: 400,00 euro lorde con riferimento al periodo 1°/01-31/12/2009
giu. 2011: 400,00 euro lorde con riferimento al periodo 1°/01-31/12/2009
UNA TANTUM
Ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo del 12 dicembre 2012 saranno corrisposti i seguenti importi, non utili ai fini del TFR e di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o indennità sostitutiva:
Importo lordo | Data corresponsione | Periodo di riferimento |
1.000,00 euro | Gennaio 2013 | 01.01.2012 / 31.12.2012 |
700,00 euro | Luglio 2013 | 01.12.2012 / 31.12.2013 |
700,00 euro | Dicembre 2013 |