I rinnovi dei contratti dei dirigenti del terziario, trasporti, alberghi, magazzini generali siglati nel corso del 2004 da Manageritalia, Confcommercio, Confetra, AICA, Federalberghi, Federagenti e Assologistica hanno introdotto la figura del Dirigente di Prima Nomina (DPN) con il principale obiettivo di offrire alle aziende, specialmente a quelle del Sud, uno strumento in più per avvalersi di figure manageriali utili allo sviluppo della propria attività.
Con gli ultimi accordi di rinnovo, siglati nel corso del 2016 e ad inizio 2017, tali agevolazioni sono state modificate ed ampliate e non sono più riferite ai dirigenti che sono nominati per la prima volta in quanto tali. Le nuove agevolazioni, sono infatti riconosciute in base all’età anagrafica del dirigente al momento della nomina, alla tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato) oppure, in base alla retribuzione annua lorda percepita. L’agevolazione in base all’età può essere applicata anche per successivi rapporti di lavoro, fintanto che ne ricorrano i requisiti, quella in base al reddito solo una volta nella vita lavorativa del dirigente.
N.B.: L’applicazione delle agevolazioni contributive non deve essere intesa come un automatismo, ma deve essere concordata con il dirigente prima dell’assunzione ed espressamente indicata nel contratto individuale di lavoro.
Accordi individuali possono stabilire l'interruzione, in qualsiasi momento, del periodo di riduzione contributiva, anche prima della scadenza del periodo di durata dell’agevolazione.
L’agevolazione consiste nel versamento di una contribuzione ridotta alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri) e alla previdenza integrativa individuale (Associazione Antonio Pastore), mentre per l’assistenza sanitaria integrativa (Fasdac) e per la formazione (CFMT) sono previsti contribuzione e prestazioni piene.
L’applicazione della contribuzione ridotta ha una durata massima prestabilita dal ccnl sulla base dell’età anagrafica del dirigente e fino al compimento dei 48 anni di età. E’ inoltre prevista per i dirigenti privi di occupazione che abbiano compiuto 55 anni di età, ma per una durata limitata ad un anno.
I dirigenti disoccupati con età anagrafica tra i 48 e i 55 anni, possono essere assunti con tale agevolazione a seguito della sottoscrizione di uno specifico accordo, in sede di commissione paritetica di conciliazione, che può prevedere anche una riduzione del minimo contrattuale mensile (solo per coloro a cui si applicano i ccnl Terziario e Federalberghi).
Le stesse agevolazioni possono essere applicate ai manager assunti con contratto a tempo determinato, indipendentemente dall’età anagrafica del dirigente, per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto a termine, e per un massimo di due anni. L’agevolazione non si applica ai contratti di durata inferiore ad un anno.
Le agevolazioni non sono generalmente applicabili nei casi di cessazione e successiva riassunzione del dirigente nell’ambito della stessa impresa o da parte di impresa ad essa collegata.
Riepilogo per assunzioni dirigenti con formula agevolata per età anagrafica (tutti i contratti, escluso AICA)
Età anagrafica del dirigente | Durata agevolazione |
fino a 40 anni di età | per un periodo massimo di 4 anni |
da 41 a 45 anni | per un periodo massimo di 3 anni |
da 46 e fino al compimento dei 48 anni | per un periodo massimo di 2 anni |
disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti | per un periodo massimo di 1 anno |
Tipologia agevolazione
Fondo M. Negri | Dal 1° ottobre 2021, contributo totale pari a 4.406 euro annui, a fronte di 9.576 per il dirigente ordinario |
Ass. A. Pastore | Tutte le coperture assicurative rischi (circa 1.200 euro annui), no Garanzia Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale |
FASDAC e CFMT | Contribuzione e prestazioni piene |
Risparmio costo aziendale rispetto contribuzione ordinaria | -8,73% |
Maggior netto per il dirigente | 4,72% |
Riepilogo per assunzioni dirigenti con formula agevolata per età anagrafica (contratto dirigenti AICA)
Età anagrafica del dirigente | Durata agevolazione |
fino a 40 anni di età | per un periodo massimo di 4 anni |
da 41 a 45 anni | per un periodo massimo di 3 anni |
da 46 e fino al compimento dei 49 anni | per un periodo massimo di 2 anni |
disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti | per un periodo massimo di 1 anno |
Come procedere alla nomina di un dirigente con formula agevolata per età anagrafica
Dopo aver assunto o nominato un dirigente con formula agevolata per età anagrafica una volta formalizzato il rapporto con la lettera di nomina o assunzione, l’azienda deve:
1. Comunicare l’avvenuta nomina, entro 30 giorni dalla data di assunzione o nomina, in modalità telematica o con raccomandata A/R al SUID (Sportello Unico Iscrizione Dirigenti). Vedi la lettera fac-simile per assunzione dirigente con formula agevolata per età anagrafica.
Modalità attuative
- L’azienda, nel modulo di iscrizione con formula agevolata per età anagrafica che dovrà essere restituito al SUID debitamente compilato e sottoscritto, dovrà necessariamente indicare (oltre ai dati anagrafici del dirigente compresi residenza e domicilio) la data di assunzione o nomina, l’indirizzo della sede operativa dell’azienda presso la quale il dirigente presterà servizio. - Durante il periodo di servizio del dirigente l’azienda dovrà comunicare, entro 10 giorni al SUID tutte le eventuali variazioni di codice fiscale, residenza, domicilio, sede di lavoro.
Nel caso l’azienda abbia una o più filiali occorre indicare sia la sede legale che quella dove il dirigente lavora. - Nel caso di interruzione anticipata del periodo a contribuzione ridotta del dirigente, l’azienda dovrà darne comunicazione (entro 10 giorni) al SUID, indicandone la data esatta.
2. Stipulare, a carico dell’azienda e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extraprofessionali, secondo quanto previsto dal rispettivo contratto collettivo all’articolo “Malattia e infortunio”.
3. Aspettare di ricevere dal Suid la modulistica necessaria a perfezionare l’iscrizione.
4. Versare ai Fondi, all’Associazione Antonio Pastore ed al Cfmt contributi trimestrali – sia per la parte a carico dell’azienda, sia per la parte a carico del dirigente – nella misura fissata dai vigenti contratti collettivi e per l’intera durata del rapporto.
Il versamento di tali contributi deve essere eseguito tramite gli appositi moduli prestampati dai suddetti enti, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al trimestre cui si riferisce. Il mancato rispetto del suddetto termine implica il pagamento dei relativi interessi di mora.