Contratti

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La prima parte del contratto, con gli articoli:

  1. applicabilità
  2. etica del servizio
  3. assunzione
  4. contratto a termine
  5. periodo di prova

tratta della costituzione del rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente di agenzia marittima.
Infatti l'art. 1 (applicabilità) contiene una declaratoria di carattere generale al fine di definire la figura giuridica del dirigente.
L'articolo relativo all'etica del servizio (art. 2) disciplina la prestazione lavorativa sotto l'aspetto "qualitativo".
L'art. 3 declina gli elementi che devono risultare dalla lettera di assunzione o nomina, per la quale è necessario l'atto scritto controfirmato per accettazione dal dirigente, e stabilisce che ogni eventuale variazione delle condizioni di assunzione dovrà anch'essa essere comunicata per iscritto. L'eventuale mancanza di atto scritto non determina tuttavia la nullità del contratto; è comunque evidente l'interesse del dirigente a ottenere la lettera di assunzione, per poter documentare le condizioni e le modalità del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il contratto a termine (art. 4), il ccnl rimanda alle norme di legge che, per i dirigenti, consentono la stipula di questo tipo di contratto, purché di durata non superiore a cinque anni; il dirigente può recedere da esso trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'art. 2118 del codice civile.
Il ccnl prevede poi espressamente la possibilità di fissare con atto scritto, a pena di nullità, un periodo di prova (art. 5) per il solo caso di assunzione (e non di promozione di personale già in servizio). La durata massima stabilita è di 6 mesi. L'articolo inoltre precisa che, in caso di malattia o infortunio (fino ad un massimo di 60 giorni), il periodo di prova viene sospeso.