Superbonus 110%? AskMit!

Un utile vademecum per poter beneficiare delle agevolazioni

AskMit, il servizio di Manageritalia riservato a iscritti e famigliari di consulenza qualificata, in 48h direttamente online, lo puoi usare anche per il Superbonus con detrazione al 110% per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio ed efficientamento energetico.

Da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento con AskMit (accesso dall’area riservata MyManageritalia o dal sito dedicato) puoi ricevere informazioni e assistenza in ambito lavorativo, servizi CAAF, previdenziale, legale e fiscale, assicurativo, Fasdac. E nell’area legale puoi fare domande anche per il Superbonus 110%.

Vediamo un rapido vademecum sul tema curato da uno dei professionisti, l’Avvocato Maurilio Fossati, fondatore dello Studio Fossati, che ci supportano in questa area.

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Vediamo un rapido vademecum sul tema curato da uno dei professionisti, l’Avvocato Maurilio Fossati, fondatore dello Studio Fossati, che ci supportano in questa area.

SUPERBONUS 110%
Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus, che si concreta nella possibilità di ottenere una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.

La detrazione fiscale del 110% che valeva, nell’originaria previsione, per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, è stata prorogata, con la legge di bilancio 2021, al 30 giugno 2022, con un’ulteriore estensione del termine al 31 dicembre 2022 per gli interventi realizzati dai condomini che al 30 giugno 2022 abbiano completato il 60% degli interventi.

La detrazione andrà suddivisa in 5 rate di pari ammontare: ad esempio, per una spesa di 100.000 euro, si ottengono 110.000 euro di detrazione da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’esecuzione dei lavori.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono i seguenti e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, con esclusione, in ogni caso, delle nuove costruzioni:

1) interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all’esterno.

La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità, con una riduzione a 30.000 euro in caso di più di 8 unità abitative.

Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di 50.000 euro;

2) interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Gli impianti centralizzati devono essere dotati di:

– generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
– generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
– apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
– sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
– collettori solari;
– esclusivamente per i Comuni montani è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento.

La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche.

La spesa massima per usufruire del 110% è di 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità, con una riduzione a 15.000 euro in caso di 8 unità abitative;

3) interventi su edifici singoli (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle.

La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro.

Nell’ipotesi in cui su di uno stesso immobile vengono eseguiti più interventi che danno diritto al superbonus, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento.

Per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza.

Per il calcolo della spesa massima agevolabile per uno specifico intervento, quando vengono considerate il numero di unità immobiliari coinvolte, si considerano anche le pertinenze.

La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi, fatta eccezione per il compenso pagato, per tale specifica situazione, all’amministratore di condominio.

Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti ed in particolare:

– altri lavori di riqualificazione energetica, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
– installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.

In particolare, in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro, per ogni singola unità immobiliare, e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.

4) interventi antisismici
Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”.

a) Beneficiari
Possono usufruire della detrazione del 110%:

– i condomini;
– persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; istituti autonomi;
– case popolari;
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
– onlus.

Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:

– ai proprietari e nudi proprietari;
– ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
– ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
– ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
– al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.

b) Requisiti per ottenere la detrazione
Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Se questo miglioramento, per caratteristiche dell’edificio, non dovesse risultare possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”.

Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato, che attesta anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato e comunque, almeno pari a 500.000 euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica un a sanzione da 2.000 a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il beneficio fiscale decade.

L’asseverazione del tecnico deve contenere degli elementi essenziali per esser considerata valida:

– la dichiarazione del tecnico di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale a un indirizzo di posta certificata, anche ai fini della contestazione;
– la dichiarazione che il massimale della polizza assicurativa, di cui deve allegare una copia, sia adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi realizzati;
– la dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
– la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, cioè il rispetto dei massimali di costo previsti dalla normativa per ogni tipo di intervento;
– copia del documento di riconoscimento;
– copia della polizza assicurativa.

L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare. L’asseverazione deve esser predisposta online sul sito di ENEA tramite la modulistica ufficiale emanata dal MISE, diversa a seconda che venga resa per la fine dei lavori o per lo stato di avanzamento e deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro del tecnico in ogni pagina. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa dal tecnico in via telematica ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico) entro 90 giorni dal termine dei lavori, insieme alla copia della dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista e a una copia del documento d’identità. Il tecnico riceve la ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice attribuito all’intervento dichiarato.

Enea potrà fare controlli a campione delle asseverazioni caricate sul portale.

c) Iter per ottenere la detrazione
Per ottenere il suberbonus è necessario:

– pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus;
– depositare in Comune, se previsto, la relazione tecnica dell’intervento;
– acquisire l’attestato di prestazione energetica pre e post intervento;
– trasmettere ad Enea telematicamente sul sito dedicato, entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’APE e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti;
– allegare asseverazione del tecnico

d) Cessione della detrazione o sconto in fattura
In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione.

In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sotto forma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante.

Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sotto forma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione.

Inoltre, il contribuente può scegliere ad esempio di fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi del 2020 e del 2021 per le spese sostenute nel 2020 e cedere il credito corrispondente alle altre 3 rate di detrazione.

e) Requisiti per accedere alla cessione
Per accedere alla cessione del credito occorre richiedere ad un CAF o a un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, consulenti del lavoro…) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati (che , tra le altre comprende, la documentazione attestante la proprietà dell’immobile, il certificato catastale dell’immobile, le abilitazioni amministrative richieste ai fini edilizi, le comunicazioni tecniche e l’asseverazione preventiva, l’APE, le fatture di spesa, i bonifici, la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile, ecc.).

La cessione del credito deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online oppure affidandosi a un intermediario abilitato.

f) Le principali novità introdotte con la legge di bilancio 2021
Oltre alla proroga dei termini, tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 va ricordato, la possibilità di ottenere il superbonus per gli interventi di isolamento delle coperture nei sottotetti non riscaldati e per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori e montacarichi) nonché la variazione dei limiti di spesa per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

CONSULTA QUI LE TABELLE RIEPILOGATIVE CON TUTTE LE AGEVOLAZIONI



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