Pronti per il 730?

Approvato il decreto semplificazioni ma la dichiarazione dei redditi è ancora un grattacapo. Ecco come orientarsi in questo “labirinto di Minosse” per comprendere meglio gli accorgimenti da avere per non commettere errori e non perdere nessun beneficio fiscale

Le principali novità

Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19%

È possibile detrarre dall’Irpef le spese per l’abbonamento al trasporto pubblico su un massimale di spesa non superiore a 250 euro. A partire dall’anno 2018 saranno detraibili anche le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici. Sarà necessaria, oltre al certificato che attesta il disturbo specifico (dislessia, disgrafia, discalculia ecc.), anche la prescrizione rilasciata dal medico che attesta il collegamento funzionale tra i sussidi/strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato. Saranno inoltre detraibili nel 730/2019 anche le spese sostenute per l’assicurazione stipulata contro eventi calamitosi per tutti gli immobili a uso abitativo.

Interventi di sistemazione
a verde 

È possibile portare in detrazione le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali finalizzati all’implementazione del verde sia pubblico che privato. La detrazione non spetta per la “manutenzione ordinaria” oppure per l’acquisto di materiali per il proprio giardino, essendo necessario che si verifichi il presupposto di un intervento ex novo oppure del radicale rinnovamento a cura di un soggetto specializzato (giardiniere, ditta esterna ecc.).

Deduzione erogazioni liberali per onlus e associazioni
di promozione sociale 

Il codice del terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10%. In alternativa è possibile detrarre il 30% delle spese sostenute per le erogazioni liberali in denaro o in natura, a favore delle onlus e delle associazioni di promozione sociale. L’aliquota di detrazione è elevata al 35% qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65%. Inoltre, su alcuni interventi condominiali, se oltre al risparmio energetico si realizza anche una riduzione di classe del rischio sismico l’aliquota sale all’80% (con riduzione di una classe di rischio sismico), oppure all’85% (con riduzione di due classi).

Tassazione Rita

Da quest’anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria, in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore, qualora la ritenga più favorevole.

Le insidie

Spese sanitarie

Per le spese sanitarie la detrazione spetta per quelle sostenute nell’anno, per se stesso oppure nell’interesse dei propri familiari fiscalmente a carico. Se entrambi i genitori lavorano e il documento di spesa è intestato al figlio è necessario ricordarsi che se uno dei due genitori vuole portarla in detrazione al 100% dovrà annotarlo sul documento di spesa, pena il disconoscimento del beneficio fiscale. Al contrario, se entrambi i genitori la detraggono al 50% non andrà effettuata alcuna annotazione. Poiché la detrazione spetta sulle sole spese mediche dirette alla cura della salute della persona, con esclusione di quelle estetiche, è necessario verificare che la descrizione nel documento di spesa evidenzi la natura sanitaria della prestazione. Ad esempio nelle ricevute del nostro dentista la generica dicitura “trattamento e cura dei denti” potrebbe generare contestazioni, in fase di controllo, in quanto l’Agenzia potrebbe sostenere che siano di natura estetica (si pensi a chi provvede a farsi impiantare le cosiddette faccette dentali per migliorare il proprio aspetto). In questo caso è sufficiente conservare copia del preventivo di spesa dal quale si evinca la natura sanitaria della prestazione, oppure chiedere al proprio odontoiatra di integrare la fattura/ricevuta fiscale apponendo la dicitura “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche”. L’integrazione del documento di spesa, anche a posteriori, fatta dal medico che ha eseguito la prestazione consente, in via generale, di sanare eventuali carenze o criticità nella documentazione (circolare Agenzia entrate n. 7/2018).

Enti e casse assistenziali

Per coloro che, in riferimento alle spese sanitarie, hanno contributi per assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale deducibili dal reddito (punto 441 della nostra CU2019) le spese, salvo casi particolari, sono detraibili solo per la parte non rimborsata. È necessario verificare con attenzione tutti i prospetti del nostro Fondo o Cassa di assistenza sanitaria per non commettere errori. Ma cosa succede se la Cassa sanitaria ha rimborsato nel 2019 spese sostenute nel 2018? In questo caso non è conveniente portarle in detrazione nel 730/2019 in quanto, essendo state rimborsate nell’anno 2019, dovremmo poi ricordarci di assoggettarle a tassazione nel 730/2020. Per chi si avvale del modello 730/2019 Precompilato dell’Agenzia deve prestare particolare attenzione all’eventuale compilazione del rigo D7 in quanto, se risulterà valorizzato “in automatico” dall’Agenzia, ci troveremo a pagare il 20% di imposte sull’importo ivi indicato. In questi casi, per evitare di pagare un conto “salato” e non dovuto, è sufficiente verificare il 730 presentato lo scorso anno per accertarci se, in riferimento all’anno 2017, abbiamo detratto al rigo E1 le sole spese sanitarie non rimborsate. In quest’ultimo caso sarà sufficiente eliminare dal 730/2019 Precompilato dall’Agenzia l’importo indicato al rigo D7 così da azzerare le imposte non dovute.

Spese istruzione per i figli

Veniamo ora alle spese di istruzione per i figli. Ricordiamoci che non sono mai detraibili le spese per i libri di testo e i materiali di cancelleria, ma sono detraibili, oltre le spese di iscrizione e tasse, anche le spese per la mensa, i servizi integrativi quali l’assistenza al pasto, il pre e post scuola e anche le gite scolastiche. Passando alle spese universitarie sono detraibili quelle sostenute per le università statali, per l’intero importo, mentre per quelle private la spesa è detraibile ma entro i limiti stabiliti da un apposito decreto del ministero dell’Istruzione che, fino alla metà di marzo, non risultava ancora pubblicato. È prevista la detrazione anche per le spese sostenute all’estero, a condizione che si tratti di corsi universitari, oppure anche master, attivati da Università estere.

Canoni di locazione studenti universitari fuori sede

La detrazione deve riguardare contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 431/1998 oppure canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, enti senza fine di lucro e cooperative. È bene evidenziare che la sublocazione non è prevista.

Spese di ristrutturazione

La nota dolente è che per alcune spese di ristrutturazione sostenute nel 2018 va inviata la comunicazione all’Enea nel caso in cui si realizzi un risparmio o un efficientamento energetico oppure per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Per l’elenco completo degli interventi per i quali vige l’obbligo della Comunicazione e la modalità di invio della domanda, è possibile fare riferimento alla Guida Enea pubblicata sul sito www.acs.enea.it. L’invio della Comunicazione va effettuato entro 90 giorni dalla fine dei lavori e per l’anno 2018 è stato prorogato al 1° aprile 2019. Chi non avesse provveduto entro il 1° aprile è consigliabile trasmetterla anche se in ritardo, salvo poi attendere la nuova circolare dell’Agenzia, in corso di emanazione, con i necessari chiarimenti. Nella peggiore delle ipotesi si potrà ricorrere alla cosiddetta remissione in bonis che consente di sanare la tardiva presentazione della Comunicazione Enea con la sanzione di 250 euro. La regolarizzazione andrà effettuata, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Riguardo alla spesa di ristrutturazione condominiale l’Agenzia ha chiarito che se questa è stata sostenuta da un contribuente non intestatario della relativa certificazione, potrà portarla in detrazione, in presenza degli altri requisiti, a condizione che annoti sulla certificazione rilasciata dall’amministratore la percentuale di spesa da lui sostenuta. Così, ad esempio, se la moglie è proprietaria di un immobile ma non ha redditi il marito, in qualità di “familiare convivente” potrà detrarre la spesa di ristrutturazione condominiale annotando sul documento di spesa rilasciato dall’amministratore che è stata da lui sostenuta al 100%. In quest’ultimo caso è irrilevante che il documento sia intestato alla moglie, oppure cointestato, in quanto è l’annotazione che determina la percentuale di spesa sostenuta che è possibile portare in detrazione.

Dichiarazione precompilata

Ricordiamoci che i dati contenuti nella dichiarazione precompilata dell’Agenzia non sempre sono completi e inoltre solo se il contribuente accetta la dichiarazione senza apportare modifiche nel reddito, nelle spese detraibili o deducibili, oppure nell’imposta si ha il beneficio dell’esonero dei controlli. Tale esonero, tuttavia, non è totale in quanto non si estende mai ai quadri “B” (redditi dei fabbricati), “C” (redditi di lavoro dipendente) e “D” (redditi diversi) per i quali il contribuente è sempre passibile di verifiche e controlli anche se non effettua alcuna variazione.

Al di fuori di alcuni specifici oneri sono ancora molte le spese detraibili e deducibili che non sono presenti nel Precompilato dell’Agenzia. Rivolgersi a un operatore specializzato, come un Caf oppure un professionista abilitato, risulta essere la soluzione preferita dagli italiani, anche per non perdere le detrazioni e i benefici fiscali a cui si ha diritto.


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