Modello 730: le novità 2016

Cosa cambia quest’anno sul fronte della dichiarazione dei redditi e a chi possiamo rivolgerci per non commettere errori

PER OLTRE 20 MILIONI DI ITALIANI è arrivato il momento di pensare alla propria dichiarazione dei redditi. L’Italia è tra i paesi con la più elevata pressione fiscale in assoluto (quella effettiva è superiore al 53%) e, ad aumentarla, hanno contribuito le tasse locali, più che raddoppiate in 10 anni: sono passate dal 2,9% del pil al 6,5%. Su quest’ultimo punto, in attesa di avere i dati definitivi per il 2015, basti pensare che in termini nominali il prelievo è passato dai 28,7 miliardi del 1995 ai 104,7 miliardi del 2014 e in media ogni famiglia italiana spende 4.200 euro per tasse locali (fonte Centro Studi Confcommercio). In questo scenario, la dichiarazione dei redditi può rappresentare anche l’occasione per recuperare una parte delle imposte pagate, o trattenute dal proprio sostituto d’imposta, poiché il legislatore ha previsto numerose forme di agevolazioni fiscali e di detrazioni.
Nel 2015 oltre 19 milioni di persone hanno presentato il modello 730, con il vantaggio di poter ottenere il rimborso del proprio conguaglio a credito già a partire dal mese di luglio, per i lavoratori dipendenti, e dal mese di agosto per i pensionati.

Modello 730 precompilato ancora in fase sperimentale?
Il 2015 è stato anche il primo anno in cui l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet il modello 730 precompilato, ma le criticità rilevate dagli organi di stampa e dagli addetti ai lavori hanno evidenziato che la cosiddetta fase sperimentale sarà ancora lunga prima di arrivare a una dichiarazione che possa definirsi “completa”. Il problema maggiore è rappresentato dalla complessità del nostro sistema tributario: da un lato prevede sanzioni elevate in caso di errori, dall’altro costringe il contribuente a districarsi tra innumerevoli norme e disposizioni per poter ottenere i benefici fiscali a cui ha diritto. Nel solo quadro degli oneri detraibili e deducibili è possibile inserire oltre 70 tipologie diverse di detrazioni e spese, per ognuna delle quali sono previste innumerevoli condizioni da verificare, a cui si aggiungono poi i benefici per gli eventuali crediti d’imposta che, se spettanti, possono essere facilmente persi nel caso in cui non vengano correttamente riportati nella dichiarazione. I dati dello scorso anno riflettono perfettamente questo scenario. Su oltre 19 milioni di modelli 730 presentati nel 2015 all’Agenzia delle entrate ben 17,6 milioni di contribuenti si sono rivolti ai Caf che hanno elaborato e trasmesso la quasi totalità delle dichiarazioni con una percentuale stimata tra il 91 e il 93% (fonte Consulta nazionale dei Caf). Anche quest’anno il modello 730 precompilato elaborato dall’Agenzia delle entrate non sarà inviato a casa dei contribuenti ma sarà messo a disposizione in un’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it e per accedervi sarà necessario richiedere pin e password rilasciati in due tempi diversi (è possibile utilizzare, in alternativa, anche le credenziali dispositive trasmesse dall’Inps o la Carta nazionale dei servizi). Solo dopo averlo consultato, ed eventualmente modificato o integrato, il contribuente potrà trasmettere la propria dichiarazione sul sito dell’Agenzia delle entrate entro la scadenza del prossimo 7 luglio.

I principali elementi presenti nel precompilato
Tra i principali elementi presenti nel 730 precompilato dall’Agenzia, oltre ai redditi certificati dalla Certificazione unica e ai dati della dichiarazione presentata lo scorso anno, ci saranno solo alcuni degli oneri detraibili e deducibili che consentono di godere delle agevolazioni fiscali (spese sanitarie, interessi passivi su mutui, premi per assicurazioni, contributi previdenziali e per previdenza complementare, spese universitarie e spese funebri).
Tra le novità le spese sanitarie, ma sarà incompleto
La presenza delle spese sanitarie è la grande novità di quest’anno, ma è necessario tenere presente che questo dato molto difficilmente sarà definitivo (vedi approfondimento a pagina 23). Diverse spese mediche, infatti, non saranno presenti in quanto molte categorie sono escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati (ad esempio le parafarmacie, le aziende e le società non accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, alcune categorie di medici quali psicologi, fisioterapisti ecc.). Inoltre, alcune comunicazioni, in riferimento alle spese relative ai primi mesi del 2015, potrebbero essere incomplete in quanto il decreto del Mef, che ha reso note le modalità di trasmissione dei dati, è stato emanato il 31 luglio 2015. A questo si dovranno aggiungere gli inevitabili errori generati dalla confusione degli addetti ai lavori, visti i notevoli dubbi interpretativi sui soggetti obbligati a comunicare i dati all’Agenzia e su quali informazioni dovessero essere trasmesse (gli ultimi chiarimenti sono arrivati con le faq pubblicate alla fine di gennaio scorso).

Edilizia
Nel 730 precompilato saranno inseriti anche i bonifici effettuati nel 2015 per spese di ristrutturazione, di riqualificazione energetica e per l’acquisto di mobili e arredi per immobili ristrutturati ma, contrariamente a quanto anticipato inizialmente, non saranno inseriti nel quadro E del 730 precompilato, ma solo nel separato prospetto aggiuntivo. In questi casi il contribuente dovrà prima verificarne la correttezza, oltre la presenza degli altri documenti necessari alla detrazione, e solo dopo potrà inserirle nel proprio 730, con la conseguenza che sarà passibile di eventuali verifiche e controlli, anche se gli importi originariamente presenti non saranno stati modificati.

Modifiche e integrazioni
In questo scenario appare quindi inevitabile che i contribuenti che vorranno cimentarsi con il 730 precompilato saranno costretti a intervenire per modificarlo (ad esempio inserendo ulteriori spese mediche) oppure integrarlo (ad esempio con le spese di ristrutturazione sostenute nel 2015 o con altre spese non incluse quali quelle per istruzione, asilo nido, erogazioni liberali ecc.).

Cosa succede in caso di incoerenze?
La diretta conseguenza è che il beneficio dall’esonero dei controlli sugli oneri e spese presenti nel 730 precompilato sarà inevitabilmente perduto e il dichiarante sarà passibile di verifiche e controlli sulla totalità dei dati presenti nella propria dichiarazione (inclusi quelli non modificati). In quest’ultimo caso, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 208 del 28/12/2015, se il conguaglio a credito è superiore a 4.000 euro, oppure, indipendentemente dall’importo, la dichiarazione presenta “elementi di incoerenza” rispetto ai criteri prefissati dall’Agenzia, il rimborso non sarà effettuato dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico ma direttamente dall’Agenzia delle entrate. Il rimborso avverrà non prima del mese di ottobre/novembre, previo esito positivo dei controlli preventivi.
Se ad esempio un contribuente che presenta la propria dichiarazione dei redditi sul sito dell’Agenzia delle entrate, effettuando modifiche o integrazioni, presenta un conguaglio a credito di sole 300 euro, sarà soggetto a controllo preventivo da parte dell’Agenzia se il suo 730 presenterà “elementi di incoerenza”.

730 ordinario: responsabilità del Caf e Visto di conformità
Al contrario, anche per quest’anno, chi si rivolgerà a un Caf o a un professionista abilitato per l’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate del proprio 730 non subirà alcun controllo preventivo, anche se il precompilato dell’Agenzia sarà modoficato o integrato, con la certezza di ricevere il rimborso del conguaglio a credito da parte del suo datore di lavoro o ente pensionistico già a partire dal mese di luglio. Inoltre, sui dati certificati dal Visto di conformità, sarà esonerato da ogni controllo o verifica futura. Tale modifica è stata introdotta a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2015 per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo 175/2014, il quale, modificando l’art. 39 del decreto legislativo 241/1997, ha stabilito che in caso di Visto di conformità infedele i Caf e i professionisti abilitati “sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600…”
Il legislatore, introducendo il principio del cosiddetto “legittimo affidamento”, ha di fatto voluto rendere definitivo il rapporto del contribuente con il fisco, in relazione ai dati certificati dal Visto di conformità, per coloro che si rivolgeranno ai Caf o ai professionisti abilitati. Secondo questa disposizione, pertanto, i controlli documentali, sui dati certificati, non saranno più effettuati sul contribuente ma direttamente nei confronti del Caf/professionista abilitato, che dovrà esibire all’Agenzia la relativa documentazione e, in caso di errore, sarà chiamato a pagare all’amministrazione finanziaria la totalità delle somme dovute (imposta, sanzioni e interessi).
Non ci resta quindi che iniziare a raccogliere i nostri documenti cercando di reperire tutti quelli utili a ottenere i benefici fiscali a cui abbiamo diritto e non commettendo, allo stesso tempo, alcun errore, viste le elevate sanzioni a cui potremmo andare incontro. Fintanto che il nostro sistema tributario non sarà semplificato dal legislatore, non risulta certo agevole riuscire a districarsi tra un coacervo di disposizioni, novità fiscali e provvedimenti attuativi, che arrivano spesso in ritardo. Lo scorso anno oltre il 91% degli italiani si è rivolto ai Caf per la propria dichiarazione dei redditi per avere l’assistenza di un operatore specializzato che gli consentisse sia di conoscere tutte le detrazioni e benefici fiscali a cui ha diritto, sia di poter dormire sonni tranquilli, sapendo che, sui dati certificati dal Visto di conformità non riceverà verifiche, controlli documentali o cartelle di pagamento da parte di Equitalia.

Quali documenti presentare

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa che riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef.
È necessario sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. I principali documenti da esibire sono la Certificazione unica e le altre certificazioni, che documentano i redditi percepiti e le ritenute subite, gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute e gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24.

NOVITÀ E AGEVOLAZIONI FISCALI
•    Detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno. Si tratta, in sostanza, delle spese sostenute per la frequenza della scuola materna (dai 3 ai 5 anni), elementari, medie e superiori. La circolare dell’Agenzia delle entrate del 2 marzo 2016 n. 3/E ha precisato che sono detraibili, ad esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza, ma anche le spese per la mensa scolastica. La detrazione è ammessa sia per le scuole pubbliche sia per quelle private nel limite di 400 euro per alunno;
•    Detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell’Istruzione;
•    Prorogate le seguenti detrazioni: 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio</b>; 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione); 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici</b>; 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
•    Detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (tra cui rientrano, ad esempio, molte tipologie di tende da sole) e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per usufruire della detrazione è necessario eseguire il bonifico secondo le ordinarie modalità previste per le spese di riqualificazione energetica e inviare la comunicazione all’Enea;
•    Passa da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle onlus, per cui è possibile fruire della detrazione del 26%;
•    Possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri</b>;
•    Detrazione del 19% delle spese funebri indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con i defunti, per importo non superiore a 1.550 euro per ciascuno;
•    Esenzione dall’Irpef delle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.

Consulta l’elenco delle principali novità contenute nel 730/2016 e i documenti da presentare

Leggi anche “50&Più Caaf torna nelle associazioni Manageritalia“: l’accordo con il Centro autorizzato di assistenza fiscale che offre agli associati Manageritalia un’ampia gamma di servizi, a cominciare dalla compilazione del modello 730. Per gli associati Manageritalia è possibile anche utilizzare il servizio di consulenza online AskMit

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