Fondi ed Enti contrattuali

Fondo Mario Negri print


La previdenza integrativa complementare gestita dal Fondo Mario Negri è prevista dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali stipulati da Manageritalia.
Si tratta di una pensione (di vecchiaia o anzianità, di invalidità, ai superstiti) che si va ad aggiungere a quanto già garantito dall'assicurazione generale obbligatoria (Inps o altro ente sostitutivo) ed è ad essa strettamente collegata (per questo viene definita "complementare").

Le altre attività del Fondo prevedono:
• forme speciali di assistenza ai dirigenti iscritti
• concessione di mutui ipotecari a condizioni di particolare favore
• assegnazione di borse di studio ai figli dei dirigenti
Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto è stato istituito con atto del 19 giugno 1956 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con DPR 780 del 26 luglio 1957.
Nel 1960, alla denominazione iniziale viene affiancato il nome del suo fondatore Mario Negri, primo Presidente della Fendac e ideatore dell’omonimo Istituto di Ricerche Farmacologiche di Milano.

Gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati da Manageritalia con la Confcommercio, la Confetra e le Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni espressamente autorizzate.

Il Fondo Mario Negri è regolato da un proprio Statuto e Regolamento (aggiornato aprile 2016) ed è gestito da Organi statutari.


DOVE SIAMO


Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri"
Via Palestro 32 - 00185 Roma  - tel. 06448731 (ra) - fax 064441484 e-mail
www.fondonegri.it


Immobiliare Mario Negri
Via Paolo da Cannobio 8 - 20122 Milano - tel. 0286452114 - fax 0272022030

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE IN RENDITA
Il Fondo eroga:

La pensione di vecchiaia
Spetta al dirigente che, alla data della domanda di pensionamento, possa far valere nel Fondo almeno 5 anni di anzianità contributiva, e percepisca la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte della previdenza obbligatoria.

Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA
Per anticipare il pensionamento, se si hanno almeno 20 anni di contributi nella previdenza pubblica e almeno 5 anni di anzianità contributiva nella previdenza complementare. Approfondisci qui

La pensione di invalidità
È prevista in favore degli iscritti con almeno cinque anni di anzianità contributiva, che contraggano un'invalidità permanente tale da comportare l'effettivo e definitivo abbandono del lavoro e una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 60%.

La pensione indiretta
Spetta, in caso di decesso del dirigente in attività di servizio che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, al coniuge, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi di età inferiore ai 18 anni.
Tale limite di età per gli orfani è elevato a 21 anni nel caso di frequenza di scuola media superiore o professionale e a 26 anni nel caso di frequenza universitaria, nei limiti, tuttavia, della durata del corso legale di laurea. In mancanza di coniuge e figli con diritto a pensione, questa spetta ai genitori, se a carico. I genitori si considerano a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

La pensione di reversibilità

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono reversibili alle persone indicate per la pensione indiretta.

 

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE IN VALOR CAPITALE:
Gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia hanno facoltà di richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intera posizione o di una frazione della stessa.
La facoltà di richiedere la liquidazione del trattamento pensionistico in forma di capitale non è prevista per gli aventi diritto alla pensione d'invalidità e alla pensione di reversibilità.

RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
L'iscritto che prima di aver maturato il requisito dell'anzianità contributiva per il diritto ai trattamenti pensionistici cessi di lavorare nei settori contrattuali che prevedono l'iscrizione al Fondo, può richiedere, trascorsi dodici mesi dalla data di cessazione dal servizio, il riscatto totale o parziale (25%, 50%, 75%) della propria posizione, sempreché non sia stato nuovamente assunto con qualifica di dirigente presso azienda tenuta al versamento dei contributi al Fondo. Il riscatto della posizione spetta, altresì, ai superstiti, salvo sia stata esercitata l'opzione a norma dell'art.25 del Regolamento in favore degli eredi ovvero dei diversi beneficiari dallo stesso designati. Approfondisci qui