La previdenza integrativa complementare gestita dal Fondo Mario Negri è prevista dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali stipulati da Manageritalia.
Si tratta di una pensione (di vecchiaia o anzianità, di invalidità, ai superstiti) che si va ad aggiungere a quanto già garantito dall'assicurazione generale obbligatoria (Inps o altro ente sostitutivo) ed è ad essa strettamente collegata (per questo viene definita "complementare").
Le altre attività del Fondo prevedono:
• forme speciali di assistenza ai dirigenti iscritti
• concessione di mutui ipotecari a condizioni di particolare favore
• assegnazione di borse di studio ai figli dei dirigenti
Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto è stato istituito con atto del 19 giugno 1956 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con DPR 780 del 26 luglio 1957.
Nel 1960, alla denominazione iniziale viene affiancato il nome del suo fondatore Mario Negri, primo Presidente della Fendac e ideatore dell’omonimo Istituto di Ricerche Farmacologiche di Milano.
Gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati da Manageritalia con la Confcommercio, la Confetra e le Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni espressamente autorizzate.
Il Fondo Mario Negri è regolato da un proprio Statuto e Regolamento (aggiornato aprile 2016) ed è gestito da Organi statutari.
Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri"
Via Palestro 32 - 00185 Roma - tel. 06448731 (ra) - fax 064441484 e-mail
www.fondonegri.it
Immobiliare Mario Negri
Via Paolo da Cannobio 8 - 20122 Milano - tel. 0286452114 - fax 0272022030
Conoscere la propria situazione contributiva
La propria situazione contributiva con
la relativa anzianità maturata è rilevabile collegandosi alla parte riservata
del sito del Fondo: www.fondonegri.it.
Può inoltre essere richiesta al Servizio Prestazioni del Fondo,
indirizzando alla casella e-mail:prestazioni@fondonegri.it oppure mediante lettera o fax 06-56561356.
Avere la pensione/chiedere il riscatto della posizione individuale
Il dirigente, in possesso dei requisiti
necessari per l’ottenimento delle prestazioni, deve inoltrare via raccomandata
A. R. domanda al Servizio Prestazioni su apposito modulo del Fondo, disponibile
nell’area riservata del sito www.fondonegri.it.
Avere un conteggio ipotetico della
propria pensione integrativa
Per ottenere un conteggio ipotetico della propria pensione integrativa, occorre
inoltrare una richiesta al Servizio Prestazioni del Fondo alla casella e-mail: prestazioni@fondonegri.it
oppure per posta o fax 06-56561356. È
indispensabile indicare la data di presunta cessazione dal servizio e di
pensionamento nell'assicurazione generale obbligatoria (Inps ecc.). Il Fondo
invia al dirigente il conteggio richiesto.
Proseguire i versamenti
Il dirigente cessato dal servizio o che comunque perda la qualifica può
continuare come volontario i versamenti per la previdenza integrativa.
Due le condizioni:
• che abbia almeno 1 anno di anzianità contributiva;
• che tale facoltà sia esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro o dal termine del periodo dell'indennità sostitutiva del
preavviso riconosciuta.
La prosecuzione volontaria dei versamenti, da effettuarsi sia per la
contribuzione ordinaria che per quella integrativa nella misura corrispondente
ai massimali ed alle aliquote contributive tempo per tempo in vigore per i
dirigenti in servizio - ai fini del diritto alle prestazioni è equiparata a
quella obbligatoria.
La misura dei versamenti volontari è pari all'importo integrale
della contribuzione fissata per i dirigenti in servizio dai contratti
collettivi, costituito dalla quota a carico dell'azienda e da quella a carico
del dirigente.
Chi volesse continuare volontariamente i
versamenti, essendo in possesso dei requisiti richiesti, deve inoltrare domanda
al Fondo con lettera raccomandata entro un anno dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro.
Il modulo è scaricabile dall’area riservata del sito www.fondonegri.it.
L'autorizzazione viene concessa con decorrenza dal giorno successivo a quello
di risoluzione del rapporto di lavoro o di termine del periodo coperto da
contribuzione per indennità sostitutiva del preavviso.
Quando vengono meno i requisiti di partecipazione
Quando si cambia contratto di lavoro, vi sono varie alternative, a seconda che
il nuovo contratto preveda una forma di previdenza integrativa o meno.
Nel primo caso il dirigente può richiedere via posta o via fax o con e-mail: prestazioni@fondonegri.it, il trasferimento della propria posizione individuale al Fondo
complementare previsto dal nuovo contratto di lavoro. Il Fondo Negri invia al
dirigente il modulo previsto che deve essere restituito, compilato e firmato,
via lettera raccomandata con A. R.
Nel caso in cui non sia possibile o non si voglia trasferire la propria
posizione contributiva ad altro Fondo, il dirigente può optare per una delle
seguenti alternative:
a. richiedere il riscatto della posizione individuale;
b. esercitare la facoltà di proseguire volontariamente i versamenti, se sono
maturati i requisiti richiesti;
c. non fare nulla e lasciare congelata presso il Fondo la propria posizione previdenziale.
Questa alternativa può risultare utile se si ritiene possibile la
riacquisizione della qualifica di dirigente presso un'azienda che applica uno
dei contratti contemplante la previdenza integrativa presso il Fondo Negri.
Contributi previdenziali non dedotti
Come è noto, per i fondi di previdenza complementare che, come il
nostro Fondo Mario Negri, sono stati ammessi al regime transitorio di deroga
previsto dall’art. 18, commi 8-bis e seguenti del Dlgs 21 aprile 1993, n. 124 e
dall’articolo 15, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica il più
favorevole regime fiscale di completa deducibilità dei contributi.
Tale agevolazione, inizialmente limitata al periodo transitorio di deroga, è
stata confermata anche per gli anni futuri dall’art. 3, commi 119 e 120, della
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) e dall’art. 20, comma 7, del
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (Riforma della previdenza complementare).
Per i contributi versati al Fondo Mario
Negri, quindi, non si applica il limite di deducibilità previsto per la
generalità dei fondi pensione (corrispondente ad un importo massimo di 5.164,57
euro annui).
Teniamo a precisare che, quando si utilizza il termine “interamente deducibile”
a proposito della contribuzione destinata al Fondo Mario Negri, si intende che
tale contribuzione non concorre, nella sua interezza, alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, non è, cioè, soggetta ad imposizione fiscale.
Conseguentemente il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta,
diminuisce l’imponibile fiscale dell’importo corrispondente alla trattenuta a
carico del dirigente e non lo incrementa – neppure in parte – con riferimento
al contributo versato a carico dell’azienda.
Il datore di lavoro deve, inoltre, avere
cura di compilare correttamente e debitamente il modello CU.
Facendo riferimento al modello CU 2016
(vedi fac-simile) i dati da inserire con
riferimento ai contributi versati al Fondo Mario Negri sono i seguenti:
- nella sezione “DATI FISCALI - previdenza complementare”, al punto 411,
indicare il codice 2;
- nella sezione ”DATI FISCALI - previdenza complementare”, al punto 412,
“Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3,
4 e 5”, inserire la somma totale dei contributi versati dal dirigente e
dall’azienda.
Se, invece, viene indicato un importo al punto 413, “Contributi previdenza
complementare non esclusi dei redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5”, è segno
che l’azienda ha erroneamente applicato il massimale di deducibilità previsto
per la generalità dei fondi pensione e assoggettato a tassazione la differenza
(circa 3.200 euro) tra il suddetto limite ed i contributi versati al Fondo. Se
l’errore viene rilevato in tempo utile (cioè prima della consegna del modello CU,
facendo esaminare i fogli paga mensili) lo si può segnalare al datore di lavoro
che può effettuare le opportune correzioni in sede di conguaglio definitivo,
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui la contribuzione si
riferisce. Se, invece, come spesso avviene, ci si accorge della svista decorsa
tale data, si può, o recuperare la differenza a credito in sede di
dichiarazione dei redditi tramite la presentazione del modello UNICO, oppure
comunicare al Fondo Mario Negri la quota di
contributo eventualmente non dedotta, in modo che se ne possa tenere conto in
sede di tassazione della prestazione pensionistica (art. 1, comma 2, del D.Lgs.
18 febbraio 2000, n. 47).
Per quanto riguarda, infine, i prosecutori volontari, se non si informa il Caf o il professionista abilitato della particolare natura della contribuzione versata al Fondo Mario Negri, è molto probabile - anzi praticamente certo - che venga effettuata una deduzione parziale. Tuttavia, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può, sempre rivolgendosi ad un Caf o ad un professionista abilitato, presentare entro il 31 ottobre un Mod. “730 integrativo”, ma solo se l’integrazione comporta un maggiore rimborso o un minor debito.
Anche per il prosecutore volontario è possibile optare per una delle due soluzioni alternative (modello UNICO o invio al Fondo Mario Negri della dichiarazione contributi non dedotti) precedentemente illustrate con riferimento alla contribuzione versata per il dirigente in servizio.