Fondi ed Enti contrattuali

Associazione Antonio Pastore print


La previdenza integrativa è senza dubbio una necessità per tutti coloro che intendono costruire un futuro sereno personale e familiare.
In estrema sintesi è una forma di accumulo di determinate somme di denaro che un soggetto, durante l’attività lavorativa, accantona in aggiunta ad altre forme di previdenza (obbligatoria, complementare).

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i lavoratori con qualifica di dirigente ai quali si applicano i contratti del terziario, dei trasporti, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali stipulati da Manageritalia con Confcommercio, Confetra e le Organizzazioni a queste aderenti.
I dirigenti di aziende appartenenti ad altre categorie possono essere iscritti al Fondo solo con il consenso delle suddette Organizzazioni e su delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilirà modalità e condizioni.

L'iscrizione al Fondo e agli altri enti contrattuali è effettuata dall'azienda, che è tenuta ad inviare la comunicazione di assunzione o nomina di nuovi dirigenti al SUID – Sportello Unico per l’iscrizione dei Dirigenti.
Il SUID provvederà quindi a trasmettere un modulo unico che dovrà essere compilato e sottoscritto sia dal dirigente, sia dal rappresentante legale dell’azienda e poi restituito in originale a questo indirizzo:

SUID – Sportello Unico per l’Iscrizione dei Dirigenti
Via Palestro, 32 – 00185 Roma

Questo modulo sostituisce tutte le comunicazioni di iscrizione che in precedenza venivano inviate ad aziende e dirigenti a cura di ogni singolo fondo.
L'azienda dovrà risultare iscritta ad una Organizzazione sindacale imprenditoriale aderente alla Confcommercio, alla Confetra, alla Federalberghi o all'AICA; dovrà, comunque, compilare e sottoscrivere il predetto modulo contenente anche l'espressa accettazione delle norme di cui al Protocollo di Intesa contenuto nell'accordo collettivo del 24.5.1994. In base a tale accordo, la contribuzione versata al Fondo è comprensiva di una aliquota a titolo di quota associativa o di adesione contrattuale.
Per saperne di più vedi l'Informativa SUID


L’iscrizione del dirigente è effettuata dall’azienda che deve comunicare all’Associazione Antonio Pastore l’assunzione o la nomina entro 30 giorni.
L’Associazione provvederà, dopo le necessarie verifiche, alla richiesta e all’incasso dei contributi.

Assidir è il punto di riferimento degli associati Manageritalia per tutti gli aspetti assicurativi necessari a tutelare la persona il patrimonio e il futuro.
Per approfondire tutti gli aspetti della Convenzione Antonio Pastore entra nel sito Assidir Contributi

Dal 1° ottobre 2021, il contributo annuo previsto dai contratti dei dirigenti del commercio, dei trasporti, degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali è il seguente:

Tutti i settori tranne Federalberghi
azienda: 4.296,45
dirigente: 464,81
totale: 4.761,26

Federalberghi
azienda: 3.986,56
dirigente: 774,72
totale: 4.761,28

I versamenti effettuati all'Associazione Antonio Pastore, distinti in "quota a carico dell'azienda" e "quota a carico del dirigente", sono sottoposti al seguente regime fiscale e contributivo:

Contributi a carico dell'azienda

  • entrano figurativamente in busta paga;
  • aumentano l'imponibile Irpef;
  • sono tassati secondo l'aliquota marginale spettante per il reddito;
  • aumentano la base imponibile del tfr;
  • non viene pagata l'ordinaria contribuzione all'Inps, ma solo il contributo di solidarietà del 10% (da parte dell'azienda).
     

Contributi a carico del dirigente

  • non aumentano né diminuiscono alcun imponibile
  • vengono detratti dalla retribuzione netta

L’intero contributo (quota a carico azienda e quota a carico dirigente) risulta fiscalmente imponibile. È, tuttavia, possibile usufruire della detrazione per oneri (19% su un importo massimo di euro 530,00) per la parte di premio avente per oggetto le garanzie caso morte, invalidità da malattia ed esonero pagamento premi. Limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, si applicherà il massimale di euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Si ricorda, infine, che ai fini del predetto massimale annuo di 530 euro concorrono anche i premi versati per eventuali altre polizze stipulate individualmente dal dirigente e la polizza contrattuale relativamente al premio per infortuni extra professionali.

Oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR – percettori di redditi superiori a 120.000 euro
La Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 27/12/2019, n. 160, articolo 1, comma 629) ha stabilito delle limitazioni all’utilizzo delle detrazioni per oneri, con riferimento a coloro che percepiscono un reddito complessivo superiore a 120.000 euro annui.
In tal caso, la detrazione compete nella misura pari al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000, conseguentemente, se il reddito complessivo supera i 240.000 euro non spetta alcuna detrazione.