La parte quinta del ccnl, che comprende gli articoli:
è dedicata alle forme di tutela sindacale del rapporto di lavoro
Il ccnl prevede la possibilità di istituire nelle aziende rappresentanze sindacali aziendali (art. 31) dei sindacati dei dirigenti e stabilisce l'iter procedurale da seguire in questi casi.
L’art. 32 disciplina la possibilità di ricorso alle Commissioni paritetiche di conciliazione delle controversie individuali, tramite le quali è anche possibile ratificare raccordi già raggiunti tra dirigente e datore di lavoro. Le stesse Commissioni possono accogliere il deposito degli accordi che disciplinano la retribuzione variabile del dirigente (art. 33).
L'art. 34 (collegio arbitrale) detta le regole relative alla procedura arbitrale prevista per tutti i casi di licenziamento e per le dimissioni per giusta causa.
Infine, l’articolo 35 prevede l’istituzione di una Commissione con l’incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire le situazioni di mobbing.