Contratti

Alberghi Federalberghi print

La seconda parte del ccnl è dedicata al trattamento economico.
Le voci retributive previste, da corrispondersi per 14 mensilità, a prescindere da eventuali importi individuali concordati direttamente tra l'azienda e il dipendente, sono:

  • minimo contrattuale mensile
  • valutazione attribuita a vitto e alloggio
  • eventuale EDR
  • eventuali scatti di anzianità
  • eventuale elemento di maggiorazione
  • eventuale superminimo contrattuale.

Minimo contrattuale mensile (art. 6)

Dal 1°gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile, precedentemente pari a € 2.200,00 lordi, è fissato in € 2.450,00 lordi. A decorrere dal 1° gennaio 2009 sarà pari a € 2.600,00 lordi e dal 1° gennaio 2010 a € 2.700,00 lordi.
L’accordo di rinnovo del 16 novembre 2011 ha fissato i seguenti valori: € 2.800,00 euro lordi a decorrere dal 1° dicembre 2011, € 2.935,00 lordi a decorrere dal 1° aprile 2012 ed € 3.090,00 lordi a decorrere dal 1° luglio 2013.

L’accordo del 21 dicembre 2016 ha stabilito, per il biennio 2017/2018, un aumento retributivo a regime pari a euro 300,00 mensili lordi, assorbibile solo da elementi individuali corrisposti espressamente con tale clausola, ed erogato secondo nelle misure e con le decorrenze di seguito indicate:
•    80 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2017;
•    80 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
•  140 euro, a decorrere dal 1° dicembre 2018.

Valutazione vitto e alloggio (art. 8)
In considerazione delle specificità tipiche dell'attività alberghiera, il ccnl dispone che i dirigenti debbano fruire del vitto e dell'alloggio in azienda o, in mancanza, della relativa indennità sostitutiva. Ai fini della determinazione del valore convenzionale del benefit o dell'indennità sostitutiva, sono fissati i seguenti importi

dal 1°/07/2013dal 1°/01/2017dal 1°/01/2018dal 1°/12/2018
Vitto130,00135,00140,00150,00
Alloggio200,00205,00215,00230,00
Totale330,00340,00355,00380,00

Questo elemento retributivo viene corrisposto per 12 mensilità e non è considerato utile ai fini del tfr.

EDR (all. C)
Si tratta di un elemento della retribuzione autonomo rispetto agli altri, erogato per 12 mensilità e che non è da considerarsi utile ai fini del tfr. A decorrere dal 1° gennaio 1986 l'importo dello stesso è pari a L. 120.000 (61,97 €) lorde mensili. I dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 1998 non percepiscono questo elemento.
Scatti di anzianità (all. B)
L'istituto degli scatti di anzianità viene abolito con decorrenza 31 dicembre 1999. I dirigenti in servizio al 27 gennaio 2000, data di stipula dell'accordo abrogativo, oltre naturalmente a mantenere quanto maturato a tale titolo, si vedranno corrispondere nel corso del biennio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001, dal momento della maturazione di quello che sarebbe stato lo scatto di anzianità, un importo pari a L. 500.000 (258,23 €) mensili lorde corrispondente a due scatti (L. 250.000 - 129,11 € - per coloro che avrebbero compiuto l'undicesimo scatto). Tale importo, naturalmente, non potrà essere assorbito da alcuna voce retributiva.

Elemento di maggiorazione (all. C)
Si tratta di un elemento della retribuzione che veniva determinato in percentuale sugli elementi della retribuzione individuale di fatto considerati utili ai fini del tfr.
Con decorrenza 1° ottobre 1995 si è stabilito di congelare in cifra fissa quanto maturato a tale titolo; conseguentemente, i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data del 30 settembre 1995 non percepiscono questo elemento di maggiorazione.
Superminimo contrattuale (art. 7)
Gli accordi economici del 31 ottobre 1997, del 27 gennaio 2000, del 10 ottobre 2001, del 24 giugno 2004 e del 30 novembre 2007 hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina.

Gli importi relativi sono i seguenti:

dal 1° novembre 1997L. 325.000 (167,85 €) lorde mensili
dal 1° gennaio 1998L. 225.000 (116,20 €) lorde mensili
dal 1° gennaio 2000L. 200.000 (103,29 €) lorde mensili
dal 1° luglio 2000L. 400.000 (206,58 €) lorde mensili

Gli aumenti retributivi per gli anni 2001 e 2002 sono stati ulteriormente differenziati come segue:

  • per i dirigenti assunti o nominati prima del 1° gennaio 1998 un incremento retributivo pari a:
    dal 1° gennaio 2001L. 215.000 (111,04 €) lorde mensili
    dal 1° gennaio 2002L. 215.000 (111,04 €) lorde mensili
  • mentre per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 1998 al 10 ottobre 2001 un incremento retributivo pari a
    dal 1° gennaio 2001L. 165.000 (85,22 €) lorde mensili
    dal 1° gennaio 2002L. 165.000 (85,22 €) lorde mensili

In virtù della definizione di un minimo contrattuale unico per tutti i dirigenti, la relativa differenza retributiva spettante ai dirigenti assunti o nominati entro il 31 dicembre 1997, pari a L. 1.460.000 (754,03 €) mensili lorde, aumenta quanto individualmente maturato a titolo di superminimo contrattuale.

Con gli accordi di rinnovo del 24 giugno 2004 e del 30 novembre 2007 si è deciso di tornare ad una formula di aumento retributivo unico per tutti i dirigenti, riconoscendo agli stessi i seguenti incrementi:

dal 1° luglio 2004210,00 € lorde mensili
dal 1° gennaio 2005120,00 € lorde mensili
dal 1° gennaio 2006120,00 € lorde mensili
dal 1° gennaio 2007100,00 € lorde mensili
dal 1° gennaio 2008150,00 € lorde mensili
dal 1° gennaio 2009150,00 € lorde mensili
dal 1° gennaio 2010100,00 € lorde mensili*

* Per quanto concerne questo ultimo aumento le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di dicembre 2009 per valutare eventuali aggiustamenti, in funzione dell’andamento dell’inflazione.
Nella seguente tabella riepiloghiamo gli importi dovuti a titolo di superminimo contrattuale per gli anni 2004/2010:

Decorrenza nomina dirigenteSuperminimo contrattuale (€)
dal 1/7/2004dal 1/1/2005dal 1/1/2006dal 1/1/2007dal 1/1/2008dal 1/1/2009dal 1/1/2010
fino al 31/10/971.780,031.900,032.020,032.120,032.270,032.420,032.520,03
dall' 1°/11/97 al 31/12/971.612,181.732,181.852,181.952,182.102,182.252,182.352,18
dall' 1°/1/98 al 1°/1/00690,30810,30930,301.030,301.180,301.330,301.430,30
dall' 2/1/00 al 30/6/00587,01707,01827,01927,011.077,011.227,011.327,01
dall' 1°/7/00 al 10/10/01380,44500,44620,44720,44870,441.020,441.120,44
dall 11/10/01 al 24/6/04210,00330,00450,00550,00700,00850,00950,00
dal 25/6/04 al 31/12/04---120,00240,00340,00490,00640,00740,00
dal 1°/1/05 al 31/12/05------120,00220,00370,00520,00620,00
dal 1°/1/06 al 30/11/07---------100,00250,00400,00500,00
dal 1°/12/07 al 31/12/07------------150,00300,00400,00
dal 1°/1°/08 al 31/12/08---------------150,00250,00
dal 1°/1°/09 al 31/12/09------------------100,00
dal 1°/1°/10---------------------