La parte conclusiva del ccnl:
contiene un importante riferimento (art. 41) alle norme contrattuali in vigore per gli impiegati di massima categoria per tutto ciò che non è contemplato dal ccnl dei dirigenti, oltre a puntualizzare che possono essere comunque concordate tra azienda e dirigente condizioni di miglior favore (art. 40) rispetto alla normativa contrattuale.
Il ccnl, inoltre, prevede la costituzione di una Commissione paritetica nazionale per la risoluzione di eventuali controversie di applicazione (art. 42).
Per ratificare accordi e transazioni in sede sindacale, possono essere costituite Commissioni paritetiche territoriali per la soluzione delle controversie individuali di lavoro (art. 43). A seguito della sottoscrizione dell’accordo del 30 novembre 2007, presso le suddette Commissioni potranno essere sottoscritti anche gli accordi collettivi, aziendali o individuali volti a stabilire i criteri di corresponsione della retribuzione variabile legata ai risultati conseguiti in azienda.
Per quanto riguarda la decorrenza e la durata (art. 44), il ccnl ha durata triennale per la parte normativa, per quella retributiva e per gli istituti di previdenza e assistenza integrative.