La prima parte del contratto, con gli articoli:
tratta della costituzione del rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente di azienda alberghiera.
L'art. 1 (applicabilità) contiene una declaratoria di carattere generale al fine di definire la figura giuridica del dirigente.
L'art. 2 elenca gli elementi che devono risultare dalla lettera di assunzione o nomina, per la quale è necessario l'atto scritto controfirmato per accettazione dal dirigente, e stabilisce che ogni eventuale variazione delle condizioni di assunzione dovrà anch'essa essere comunicata per iscritto. L'eventuale mancanza di atto scritto non determina tuttavia la nullità del contratto. È comunque evidente l'interesse del dirigente a ottenere la lettera di assunzione per poter documentare le condizioni e le modalità del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il contratto a termine (art. 3), il ccnl rimanda alle norme di legge che, per i dirigenti, consentono la stipula di questo tipo di contratto, purché di durata non superiore a cinque anni; il dirigente può recedere da esso trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'art. 2118 del Codice civile.
Il ccnl prevede espressamente la possibilità di fissare con atto scritto, a pena di nullità, un periodo di prova (art. 4) per il solo caso di assunzione (e non di promozione di personale già in servizio). La durata massima stabilita è di 6 mesi.